Modalità per la revoca dell’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova
Le modalità per la revoca dell’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova sono disciplinate dall’art. 464 octies c.p.p.
1. La revoca dell’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta anche d’ufficio dal giudice con ordinanza..
2. Al fine di cui al comma 1 del presente articolo il giudice fissa l’udienza ai sensi dell’articolo 127 per la valutazione dei presupposti della revoca, dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima.
3. L’ordinanza di revoca è ricorribile per cassazione per violazione di legge.
4. Quando l’ordinanza di revoca è divenuta definitiva, il procedimento riprende il suo corso dal momento in cui era rimasto sospeso e cessa l’esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi imposti.
Ed invero, secondo il consolidato orientamento della Corte di legittimità in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice può procedere alla revoca dell’ordinanza di sospensione solo nel contraddittorio delle parti e, quindi, mediante la fissazione di un’udienza camerale partecipata, ex art. 127 cod. proc. pen., con previo avviso alle parti (v., ex multis, Sez. 5, n. 57506 del 24/11/2017, Senatore, Rv. 271875 – 01; in motivazione, la Corte ha chiarito che la revoca disposta “de plano” determina una violazione del contraddittorio cui consegue la nullità del provvedimento, impugnabile con ricorso per cassazione nel termine di quindici giorni dal momento in cui l’imputato ne ha avuto notizia).
Corte di Cassazione Penale Sez. 2 sentenza n. 22044 del 2025
