Attività di offensività modesta nella detenzione di sostanze stupefacenti
Dispositivo dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 Testo unico stupefacenti
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a cinque anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329. Chiunque commette uno dei fatti previsti dal primo periodo è punito con la pena della reclusione da diciotto mesi a cinque anni e della multa da euro 2.500 a euro 10.329, quando la condotta assume caratteri di non occasionalità
In proposito occorre ricordare che, ai fini del riconoscimento della fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, il giudice è tenuto a valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l’azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all’oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa) (Sez. 6 n. 29132 del 09/05/2017, Merli, Rv. 270562; Sez. 6 n. 38606 dell’08/02/2018, Sefar, Rv. 273823).
L’orientamento è stato ribadito dalle Sezioni Unite, secondo cui il giudice, nell’affermare o negare la tipicità del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, deve dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata a solo alcuni di essi. Con la conseguenza, precisata dal Supremo Collegio, che “il percorso giustificativo deve dar conto non solo dei motivi che logicamente impongono nel caso concreto di valutare un singolo dato ostativo al riconoscimento del più contenuto disvalore del fatto, ma, altresì, di quelli per cui la carica negativa non può ritenersi bilanciata da altri elementi eventualmente indicativi, se singolarmente considerati, della sua ridotta offensività” (Cass., Sez U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076-01).
Corte di Cassazione Penale Sez. 4 sentenza n. 20945 del 2025
