Ordinanza di ammissione alla prova
Requisiti di ammissibilità e di adeguatezza del programma di trattamento
Ciò rilevato, si osserva che, per costante giurisprudenza della Corte di legittimità l’ammissione dell’imputato alla messa alla prova è subordinata al vaglio discrezionale del giudice del merito circa la possibilità di rieducazione e di inserimento dell’interessato nella vita sociale ed è espressione di un giudizio prognostico, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione, condotto sulla scorta dei molteplici indicatori desunti dall’art. 133 cod. pen., inerenti sia alle modalità della condotta che alla personalità del reo, sulla cui base ritenere che l’imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 3 ottobre 2022, n. 37346, rv 283883; Corte di cassazione, Sezione V penale, 26 febbraio 2016, n. 7983, rv 266256).
Tali principi vanno, altesì, coniugati con il criterio, secondo il quale il giudizio sulla adeguatezza del programma di messa alla prova deve essere effettuato alla stregua dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen., tenendo conto non solo della idoneità di esso a favorire il reinserimento sociale dell’imputato, ma anche della effettiva corrispondenza di esso alle sue condizioni di vita, attesa la previsione di un risarcimento del danno che, ove possibile, corrisponda al pregiudizio dal predetto recato alla vittima o sia, comunque, espressione del massimo sforzo sostenibile in base alle sue condizioni economiche, verificabili dal giudice ai sensi dell’art. 464-bis, comma 5, cod. proc. pen., dovendo, pertanto, ritenersi illegittimo il provvedimento di rigetto della istanza di messa alla prova giustificato in base alla ritenuta assenza della dimostrazione del risarcimento integrale del danno (Corte di cassazione, Sezione III penale, 17 giugno 2024, n. 23934, rv 286660).
Corte di Cassazione Penale Sez. 3 sentenza n. 31846 del 2025
