Pena per coloro che concorrono nel reato
Dispositivo dell’art. 110 Codice Penale
Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti.
La concezione unitaria del concorso di più persone nel reato, recepita nell’art. 110 c.p., consente di ritenere che l’attività costitutiva della partecipazione può essere rappresentata da qualsiasi contributo, di carattere materiale o psichico, del quale deve essere, nondimeno, fornita idonea prova, anche in via logica o indiziaria, mediante elementi dotati di sicura attitudine rappresentativa che involgano sia il rapporto di causalità materiale tra condotta e evento che il sostrato psicologico dell’azione.
Deve, peraltro, evidenziarsi come alla stregua di consolidati insegnamenti della giurisprudenza di legittimità la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, essendo sufficiente che la coscienza del contributo fornito all’altrui condotta esista unilateralmente, con la conseguenza che essa può indifferentemente manifestarsi o come previo concerto o come intesa istantanea ovvero come semplice adesione all’opera di un altro che rimane ignaro (Cass., Sez. U, n. 31 del 22/11/2000 Rv. 218525) mentre il contributo concorsuale – ove sussistente – acquista rilevanza non solo quando si ponga come condizione dell’evento illecito, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore e di rafforzamento del proposito criminoso già esistente nei concorrenti, in modo da aumentare la possibilità di commissione del reato (Cass., Sez. 6, n. 36125 del 13/05/2014, Minardo e altro, Rv. 260235).
Corte di Cassazione penale, Sezione seconda, sentenza ud. 15/02/2017 – 04-04-2017, n. 16632