Luogo di consumazione della truffa on line
La questione riguarda il luogo di consumazione della truffa on line quando il profitto è conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile (nella specie “Postepay”).
La giurisprudenza della Corte di legittimità è concorde nel ritenere luogo di consumazione quello ove viene effettuata la ricarica ad opera della p.o., avendo rilievo specifico la circostanza che tale modalità di pagamento si sostanzia nella creazione di una provvista che il beneficiario potrà utilizzare a suo piacimento mediante uno strumento di pagamento (solitamente una carta di credito di tipo – per l’appunto – “ricaricabile“, quale “Postepay“) e sulla circostanza, del tutto peculiare di tale forma di pagamento , consistente nel fatto che, nel caso di pagamento effettuato tramite ricarica, la spoliazione della persona offesa è immediata ed irrevocabile e l’accredito della provvista in favore del soggetto agente è pressoché contestuale alla deminutio patrimonii del soggetto passivo. In ogni caso, il pagamento non è revocabile e, a prescindere dalla data di accredito dell’importo sul conto del beneficiario, il reato si è consumato con l’ormai definitiva lesione patrimoniale del raggirato. Si legge pertanto nella decisione di questa sezione n.49321 del 2016 che .”…Deve quindi ribadirsi il seguente principio di diritto:
– nel delitto di truffa, quando il profitto è conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile (nella specie “Postepay9, il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, poiché tale operazione ha realizzato contestualmente sia l’effettivo conseguimento del profitto da parte dell’agente, che ottiene l’immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito, sia la definitiva diminuzione patrimoniale in danno della vittima (Sez. 1, n. 25230 del 13/ 03/ 2015 – Migliorati, Rv. 263962).L’orientamento, apparentemente difforme, espresso in tema di truffa on fine da una precedente sentenza di questa Sezione (Sez. 2, n. 7749 del 04/ 11/ 2014 – dep. 20/ 02/ 2015, Giannetta, Rv. 264696) deve invece intendersi riferito ai quei casi di truffa contrattuale commessa mediante strumenti telematici in cui le modalità del sistema di pagamento prescelto non presentano la caratteristica di immediata irreversibilità per il disponente e di contestuale arricchimento per il soggetto agente che invece caratterizzano le ricariche su “Postepay” e simili….”
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 2 n. 3329 del 2018
