Presunzioni e scelta delle misure cautelari
Dispositivo dell’art. 275 Codice di procedura penale
Nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.
La giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso di ritenere la prevalenza della speciale disciplina delle presunzioni dettata dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., rispetto alle disposizioni generali di cui all’art. 274 cod. proc. pen.. Sicché, quando il titolo cautelare riguardi reati previsti dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., le presunzioni ivi stabilite si estendono anche all’attualità e alla concretezza del pericolo, fatta salva la prova contraria. Tale prova non può trarsi dal solo decorso nel tempo.
Si tratta, infatti, di un dato che riveste in sé una valenza neutra, laddove non accompagnato da altri elementi circostanziati idonei a confermare l’assenza dei presupposti delle esigenze cautelari (fra le altre, Sez. 1, n. 21900 del 7/5/2021, Poggiali, Rv. 282004; Sez. 5, n. 4321 del 18/12/2020 – dep. 2021, Morabito, Rv. 289452).
L’apprezzamento dell’esclusione di tali esigenze nel corso del tempo deve, comunque, misurarsi con le indicazioni circa la capacità a delinquere in concreto desumibili dall’esame delle modalità del fatto (Sez. 5, n. 49038 del 14/6/2017, Silvestrin, Rv. 271522; Sez. 3, n. 43113 del 15/9/2015, K. , Rv. 265652). Inoltre, quanto ai ragionamenti in ordine al pericolo di fuga, va rilevato che il comma 1-bis dell’art. 275 cod. proc. pen. detta le regole che debbono guidare la verifica cautelare quando il giudice sia investito della richiesta di applicazione della misura dopo l’emissione della pronuncia di condanna.
La norma stabilisce che in tal caso il decidente, ai fini dell’esame delle esigenze cautelari di cui all’art. 274, comma 1, lett. b) e lett. c), cod. proc. pen., deve tener conto «anche dell’esito del procedimento” e pertanto anche dell’entità della pena irrogata, quale fattore che in sé può spingere a sottrarsi alle ricerche Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l’applicazione di tale previsione non impone la stretta contestualità tra la sentenza e l’intervento cautelare, ma fa carico al giudice, in presenza della necessaria richiesta, di non ritardare irragionevolmente l’applicazione della misura dopo la pronuncia di condanna e di curare, alla luce della novità costituita dal suo intervento, la verifica dei presupposti di legge giustificativi (Sez. 6, n. 18074 del 15/3/2012, Ancora, Rv. 252635; Sez. 2, n. 36239 del 8/7/2011, Bunjaku, Rv. 251157).
Corte di Cassazione Penale Sez. 1 sentenza n. 5474 del 2022
