Abnormità strutturale e abnormità funzionale
Secondo la giurisprudenza di legittimità occorre «limitare (…) l’ipotesi di abnormità strutturale al caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall’ordinamento processuale (carenza di potere in astratto) ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale nel senso di esercizio di un potere previsto dall’ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto). L’abnormità funzionale, riscontrabile (…) nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo, va limitata all’ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo. Solo in siffatta ipotesi il pubblico ministero può ricorrere per cassazione lamentando che il conformarsi al provvedimento giudiziario minerebbe la regolarità del processo; negli altri casi egli è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice».
In termini, è stato già deciso che «non è abnorme, e non è quindi ricorribile per cassazione, il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio, sulla base dell’erroneo rilievo di una difformità tra l’imputazione in esso contenuta e la descrizione del fatto rappresentata nell’avviso di conclusione delle indagini preliminari. (In motivazione la Corte ha chiarito che il contenuto di un tale atto non è avulso dal sistema e i suoi effetti non sono tali da pregiudicare in concreto lo sviluppo successivo del processo, che potrà proseguire con un nuovo decreto di citazione a giudizio)» (Sez. 4, n. 7377 del 06/02/2014, Bello, Rv. 259290 – 01).
In termini, anche l’arresto in base al quale è stata esclusa la configurabilità dell’abnormità nel caso di «provvedimento con cui il Tribunale dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero, sul presupposto erroneo che il decreto di citazione a giudizio nei confronti dell’imputato sia affetto da nullità per mancanza dell’avviso della facoltà di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova, in realtà non dovuto» (Sez. 2, n. 3864 del 23/12/2016, dep. 2017, Pmt, Rv. 269103 – 01: in motivazione, la Corte ha chiarito che non si determina in tal modo alcuna stasi processuale, dal momento che il P.M. potrà proseguire nell’esercizio dell’azione penale, eventualmente rinnovando l’emissione del decreto che dispone il giudizio negli stessi termini erroneamente sanzionati dal giudice)
Corte di Cassazione Penale Sez. 1 sentenza n. 3297 del 2026
