La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento si pronuncia in merito ai presupposti necessari ai fini dell’elaborazione del progetto di intervento da parte dei servizi minorili dell’amministrazione della giustizia; progetto necessario per l’ammissibilità dell’imputato minorenne alla messa alla prova.
Secondo l’ art. 27 Decreto Legislativo n.272 del 1989 il Giudice provvede a norma dell’art. 28 del DPR 22 Settembre 1998 n. 448 sulla base di un progetto di intervento elaborato dai servizi minorili dell’amministrazione della giustizia, in collaborazione con i servizi socio- assistenziali degli enti locali.
Inoltre, ai sensi dell’ art. 27 Decreto Legislativo n. 272 del 1989 il progetto di intervento deve prevedere, tra l’altro, a) le modalità di coinvolgimento del minorenne, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita; b) gli impegni specifici che il minorenne assume; c) le modalità di partecipazione al progetto degli operatori della giustizia e dell’ente locale; d) le modalità di attuazione eventualmente dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa. I servizi minorili devono informare periodicamente il giudice dell’attività svolta e dell’evoluzione del caso, e possono proporre, ove lo ritengano necessario, modifiche al progetto di intervento, eventuali abbreviazioni di esso ovvero, in caso di ripetute e gravi trasgressioni, la revoca del provvedimento di sospensione.
Secondo la giurisprudenza di legittimità il provvedimento di sospensione del processo nei confronti di imputato minorenne, disposto senza che sia stato elaborato il progetto di intervento da parte dei servizi minorili e senza la preventiva audizione delle parti comporta una nullità di ordine generale in quanto attinente alla partecipazione del pubblico ministero ed all’intervento dell’imputato (Cass. sez, 6 n. 5778 del 20.1.2003); essendo, in particolare, indubitabile la violazione dei poteri del pubblico ministero di iniziativa nell’esercizio o quanto meno nella prosecuzione dell’azione penale, atteso che l’esito favorevole della prova comporta l’estinzione del reato (Cass. pen. sez.4 n.9790 del 219,1997).
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 3 Num. 29165 Anno 2012