Provvedimento di archiviazione e particolare tenuità del fatto

provvedimento di archiviazioneLa Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento si pronuncia in merito al provvedimento di archiviazione nell’ ipotesi di particolare tenuità del fatto ai sensi dell’ articolo 131 bis C.p.

Il Giudice procedente aveva, nel caso di specie, pronunciato provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto all’esito dell’udienza in camera di consiglio fissata per la discussione della richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero a seguito dell’opposizione della persona offesa.

Il Giudice aveva argomentato che il disposto di cui all’ art. 411, comma 1, C.p.P. gli consentiva di pronunciare provvedimento di archiviazione anche per motivi diversi da quelli individuati nella richiesta di archiviazione avanzata dalla pubblica accusa. E, quindi, anche in riferimento all’ ipotesi prevista dall’ art. 131 bis C.p.

A parere della giurisprudenza di legittimità il provvedimento di archiviazione pronunciato ai sensi dell’ art. 131 bis C.p. deve essere preceduto da apposita richiesta in tal senso del pubblico ministero.

Tale richiesta deve essere portata a conoscenza delle parti, sia dell’indagato che della persona offesa, anche se quest’ultima non ne ha fatto, in precedenza, esplicita richiesta, in modo che all’udienza in camera di consiglio, il contraddittorio fra le parti si svolga proprio su tale questione.

Tale procedura risponde alle caratteristiche tipiche dell’istituto: decisione positiva sulla sussistenza del fatto – reato, valutazione del danno causato ( di evidente interesse per qualsiasi persona offesa, e non solo per chi abbia chiesto di essere notiziata dell’eventuale archiviazione).

Si deve, pertanto, affermare il seguente principio di diritto.

” Il provvedimento di archiviazione previsto dall’ art. 411, comma 1 C.p.P., anche per l’ipotesi di non punibilità della persona sottoposta alle indagini ai sensi dell’ art. 131 bis C.p. per particolare tenuità del fatto, è nullo se non si osservano le disposizioni processuali speciali previste dall’art. 411, comma 1 bis, C.p.P., non garantendo il necessario contraddittorio sul punto le più generali disposizioni previste dagli art. 408 e seguenti C.p.P.

 

Corte di Cassazione n. 36857 anno 2016

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