Matrimonio celebrato all’ estero per via telematica

matrimonioLa Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento si pronuncia in merito alla validità o meno del matrimonio contratto all’estero con cittadino straniero e celebrato con modalità telematiche.

La giurisprudenza di legittimità ha affermato che ai sensi dell’art. 28 della Legge n. 218 del 1995, il matrimonio celebrato all’estero è valido nel nostro ordinamento, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione, o dalla legge nazionale di almeno uno dei nubendi al momento della celebrazione, o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento.

Pertanto, se il matrimonio è valido secondo la legge del paese in cui è stato celebrato, esso è ritenuto valido per l’ordinamento italiano, non ostandovi alcun principio di ordine pubblico.

Quanto poi alle modalità di celebrazione del matrimonio, con la presenza del solo sposo, avendo la sposa partecipato al rito per via telematica, si contesta la mancanza di genuinità del consenso.

La giurisprudenza di legittimità afferma che non è possibile ravvisare una violazione dell’ordine pubblico tutte le volte che la legge straniera contenga una disciplina di contenuto diverso da quella dettata in materia dalla legge italiana.

Il giudizio di compatibilità con l’ordine pubblico deve essere riferito al nucleo essenziale dei valori del nostro ordinamento che non sarebbe consentito nemmeno al legislatore ordinario interno di modificare o alterare, ostandovi principi costituzionali inderogabili.

Inoltre, il rispetto dell’ordine pubblico deve essere garantito, in sede di delibazione, avendo esclusivo riguardo “agli effetti” dell’atto straniero, senza possibilità di sottoporlo ad un sindacato di tipo contenutistico o di merito.

Ne consegue che se l’atto matrimoniale è valido per l’ordinamento straniero, in quanto da esso considerato idoneo a rappresentare il consenso matrimoniale dei nubendi in modo consapevole, esso non può ritenersi contrastante con l’ordine pubblico solo perchè celebrato in una forma non prevista dall’ordinamento italiano.

La forma matrimoniale descritta dall’ art. 107 C.c. non è considerata inderogabile neppure dal legislatore italiano, il quale ammette la celebrazione inter absentes (art. 111 C.c.) in determinati casi, nei quali non può ritenersi che siano inesistenti i requisiti minimi per la giuridica configurabilità del matrimonio medesimo, e cioè la manifestazione di una volontà matrimoniale da parte di due persone di sesso diverso, in presenza di un ufficiale celebrante.

Corte di Cassazione n. 15343 anno 2016

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *