Reato di favoreggiamento della prostituzione e di esercizio di una casa di prostituzione
Ipotesi di concorso dei due reati
La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che non è configurabile il concorso del reato di favoreggiamento della prostituzione con il reato di esercizio di una casa di prostituzione, essendo il primo assorbito nel secondo (Sez. 3, n. 38941 del 28)09/2011, Sez. 3, n. 803 del 12/06/1967), nondimeno il concorso tra le due ipotesi delittuose è tuttavia, ammissibile quando le condotte realizzate non si svolgono in un unico contesto e non consistono in attività strettamente correlate alla destinazione dell’abitazione all’esercizio del meretricio (Sez. 3, n. 32184 del 09/05/2018, C., R.v. 273494 – 01; Sez. 3, n. 3874 del 20/12/2002).
Nel caso in esame (cit. Cass., Sez. 3 n. 32942 del 2023) invece è ravvisabile il concorso in quanto gli imputati oltre ad aver messo a disposizione dirigere le case di prostituzione dove le prostitute esercitavano l’attività di meretricio dietro l’apparente insegna di “centro massaggi” hanno posto in essere anche plurime attività ulteriori dirette ad agevolare l’esercizio della prostituzione, consistite nella pubblicizzazione di annunci pubblicitari e l’accompagnamento delle ragazze dall’abitazione al centro e viceversa, la fornitura degli alloggi alle stesse, condotte non strettamente collegate all’esercizio della casa di prostituzione che correttamente i giudici del merito hanno ritenuto integrare anche il delitto dì favoreggiamento ex art. 3 n. 8 legge 75 del 58, che concorre con il reato di esercizio di una casa di prostituzione.
Se non vi possono essere dubbi circa la configurazione del concorso tra il reato di favoreggiamento della prostituzione e l’esercizio di una casa di prostituzione con riguardo alle condotte dirette ad agevolare il meretricio quali l’accompagnamento delle ragazze e la fornitura di alloggi, anche con riguardo agli annunci pubblicitari la Corte di legittimità ha ritenuto il concorso del reato di favoreggiamento della prostituzione con quello di esercizio di una casa di prostituzione quando le condotte realizzate non si svolgano in un unico contesto e non consistano in attività strettamente correlate alla destinazione dell’abitazione all’esercizio del meretricio, individuando proprio quale attività ulteriore, diretta ad agevolare l’esercizio della prostituzione, consistita nella pubblicazione di annunci equivoci su quotidiani (Sez. 3, n. 32184 del 09/05/2018).