Tenore espressivo, grammaticale e sintattico delle frasi
In materia di diffamazione a mezzo stampa il tenore espressivo, grammaticale e sintattico delle frasi deve essere rispettato. Ciò secondo il principio pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità che non consente al Giudice di integrare il pensiero dell’agente né di ricercare conclusioni negative forzando in malam partem i limiti formali e concettuali risultanti dal testo palese e dal tenore espressivo, grammaticale e sintattico delle frasi.
La premessa necessaria è che, secondo incontrastato orientamento di legittimità, in materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare la frase che si assume lesiva della altrui reputazione, perché è compito del giudice di legittimità procedere, in primo luogo, a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell’imputato (ex plurimis, Sez. 5, n. 832 del 21/06/2005 (dep. 2006 ); Sez. 5, n. 41869 del 14/02/2013; Sez. 5, n. 48698 del 19/09/2014; Sez. 5 n. 2473 del 10/10/2019).
Va poi richiamato quanto affermato da un recente arresto della Corte di legittimità, che ha escluso il carattere diffamatorio di una pubblicazione quando essa sia incapace di ledere o mettere in pericolo l’altrui reputazione per la percezione che ne possa avere il lettore medio, ossia colui che non si fermi alla mera lettura del titolo e ad uno sguardo alle foto (lettore cd. “frettoloso“), ma esamini, senza particolare sforzo o arguzia, il testo dell’articolo e tutti gli altri elementi che concorrono a delineare il contesto della pubblicazione, quali l’immagine, l’occhiello, il sottotitolo e la didascalia. (Cass., Sez. 5 – n. 10967 del 14/11/2019, in una fattispecie in cui la Corte ha escluso il carattere diffamatorio di un articolo che, riferendosi ad un medico condannato per falso, riportava la foto di altro medico che aveva posato per un servizio fotografico, ritenendo che si comprendesse agevolmente sia dall’articolo, sia dai sottotitoli, sia da una intervista riportata nella stessa pagina al presidente di un ordine dei medici che la foto effigiava un medico ma non quello condannato).
Corte di Cassazione Penale, Sez. 5, 13 ottobre 2022 (dep. 10 gennaio 2023), n. 503.
