Lavoro di pubblica utilità: sostituzione della pena irrogata

lavoro di pubblica utilitàLa Suprema Corte di Cassazione  con la sentenza n. 34090 del 2015 torna ad occuparsi della tematica relativa alla conversione della pena irrogata con il lavoro di pubblica utilità in materia di guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche.

Nel caso di specie il Giudice procedente aveva negato all’imputato la mancata conversione della pena con il lavoro di pubblica utilità poichè lo stesso non aveva indicato un ente  presso il quale svolgere, appunto, il lavoro di pubblica utilità.

Il punto fondamentale concerne la corretta interpretazione della disposizione di cui all’ art. 186 comma 9 bis, Codice della Strada.

Orbene l’art. 186 comma 9 bis Codice della Strada prevede la possibilità che la pena detentiva e pecuniaria sia sostituita con il lavoro di pubblica utilità a condizione che non vi sia opposizione da parte dell’imputato.

L’unito limite alla conversione è rappresentato dall’art. 186 comma 2 bis, Codice della Strada, ovvero nei casi in cui il soggetto agente provochi un incidente stradale in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche.

Con il decreto penale o con la sentenza il Giudice procedente incarica l’ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all’articolo 59 del Decreto Legislativo n. 274 del 2000 di verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

In deroga a quanto previsto dall’articolo 54 del Decreto Legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità.

Si deve, pertanto, affermare il seguente principio di diritto:

in tema di guida sotto l’influenza dell’alcool ai sensi dell’art. 186, comma 2, lett. b) Codice della Strada, ai fini della sostituzione della pena detentiva o pecuniaria irrogata per il predetto reato con quella del lavoro di pubblica utilità non è richiesto dalla legge che l’imputato debba indicare l’istituzione presso cui intende svolgere l’attività lavorativa e le modalità di esecuzione della misura, essendo sufficiente che egli non esprima la sua opposizione.

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