Tartan scozzese di Burberry
Preliminarmente occorre affermare che il marchio è tutelato in quanto tale, anche se solo figurativo.
Nel caso di specie è stato riconosciuto come il Tartan scozzese di Burberry – una combinazione di righe rosse e nere che si intersecano tra loro su un fondo base formando quadrilateri bianchi – è il simbolo della casa di moda inglese, anche senza la necessità di essere abbinato al marchio nominativo. Ne deriva che, facendo applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, si ritiene penalmente rilevante la condotta di contraffazione avente ad oggetto gli elementi essenziali del marchio a prescindere dalla riproduzione esattamente identica.
Ai fini dell’integrazione del delitto di cui all’art. 474 c.p., l’alterazione di marchi prevista dall’art. 473, comprende anche la riproduzione solo parziale del marchio, idonea a far sì che esso si confonda con l’originale e da verificarsi mediante un esame sintetico – e non analitico – dei marchi in comparazione, che tenga conto dell’impressione di insieme e della specifica categoria di utenti o consumatori cui il prodotto è destinato, soprattutto se si tratta di un marchio celebre (Fattispecie relativa al sequestro di magliette di note squadre di calcio recanti marchi contraffatti). (Sez. 5, n. 33900 del 08/05/2018 – dep. 19/07/2018, P.M. in proc. Cortese, Rv. 27389301).
Giova ribadire in questa sede che integra il delitto di cui all’art. 474 c.p., la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l’art. 474 c.p., tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell’acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell’ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di
pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell’inganno, non ricorrendo, quindi, l’ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno. (Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019 – dep. 17/04/2019, ASSANE WADE, Rv. 27581401).
Corte di Cassazione, Sez. II Penale, 1 giugno 2020, sentenza n. 16568
