Diritto di cronaca

diritto di cronacaLa Suprema Corte di Cassazione con la sentenza in commento si sofferma sul diritto di cronaca che presuppone, in primis, la immediatezza della notizia, la tempestività dell’informazione.

Se si riconosce l’interesse pubblico ad una notizia tempestiva deve ammettersi che l’esigenza di velocità comporta, ai fini del diritto di cronaca, un qualche sacrificio dell’accuratezza della verifica sulla sua verità e sulla bontà della fonte.

Quando però il racconto ha ad oggetto fatti o comportamenti distanti nel tempo, quanto più sono lontani gli episodi narrati, tanto meno tali sacrifici risultano giustificabili.

Il discorso articolato è nella sostanza storico, perlomeno nel senso suo proprio di connessione, ricomposizione e interpretazione, di dati d’archivio.

E’ sempre l’interesse pubblico che giustifica la violazione di quell’aspetto della dignità-riservatezza che è definito diritto all’oblio.

Ma nella ricostruzione storica la “verità” o la ragionevole e probabile verosimiglianza, se egualmente scrimina in relazione all’obiettiva diffamatorietà del risultato dell’indagine, pretende una più attenta denunzia e verifica delle fonti.

E’ perciò lo stesso uso di una “fonte” singola o di fonti parziali, come “notizia” o fatto, che, non rispondendo più ad alcun bisogno o interesse alla sollecitudine, non può ritenersi consentito o comunque sufficiente a scriminare la ricostruzione obiettivamente diffamatoria.

E’ vero che per nessuna “storia” raccontata può richiedersi che sia del tutto imparziale perché anche la semplice connessione dei dati è operazione soggettiva.

Requisito minimo di un resoconto “storico” è la completezza dei dati che lo compongono.

E’ per tali ragioni che, pur senza sovente riferirsi espressamente alla differenza tra storia  e cronaca, la giurisprudenza sottolinea che, nella valutazione della liceità o meno della pubblicazione, deve tenersi conto del principio secondo cui ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca

il giornalista che intenda dar conto di una vicenda  a distanza di tempo dall’epoca di acquisizione della notizia, ha l’obbligo stringente, di completare e quindi “aggiornare” la verifica di fondatezza della notizia nel momento diffusivo, utilizzando le pregresse fonti informative, o qualunque altra idonea disponibile.

Corte di Cassazione n. 13941 Anno 2015

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