La Corte di Cassazione torna a soffermarsi sul diritto all’immagine in ordine alla legittimità della diffusione per finalità informative televisive dell’immagine di una persona con esclusione del consenso della stessa.
Il Diritto all’immagine presuppone l’ esercizio del diritto di cronaca nel rispetto dei principi di pertinenza e continenza dell’informazione, oltre alla sussistenza di un oggettivo interesse pubblico alla conoscenza dei fatti.
Il bilanciamento tra il diritto all’immagine e i diritti della personalità quali l’onore, la reputazione e la riservatezza e quello della libera manifestazione del pensiero deve risolversi in favore di quest’ultimo, avuto riguardo al prevalente diritto dell’opinione pubblica ad essere informata ed a formarsi un convincimento in ordine a vicende di interesse collettivo.
Tali presupposti sono idonei a giustificare la propalazione di informazioni in contrasto con i predetti diritti, ma non sono sufficienti a legittimare anche la diffusione della immagine della persona interessata, la quale trova autonoma disciplina nell’art. 10 C.c. e nella L. n. 633/1941.
L’ art. 10 C.c. subordina la pubblicazione dell’immagine altrui alla condizione che la stessa non rechi pregiudizio al decoro o alla reputazione dell’interessato, facendo tuttavia salve le ipotesi in cui l’utilizzazione sia consentita dalla legge.
La L. n. 633/1941, art. 97 esclude la necessità del consenso della persona quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, ovvero quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
La predetta disciplina costituisce espressione di un principio fondamentale secondo cui le sembianze di una persona non possono essere esposte o riprodotte contro la sua volontà.
Il diritto all’immagine costituisce una manifestazione della libertà individuale, che si traduce nella possibilità di mostrarsi agli altri solo quando si abbia o non interesse, ed è tutelato dalla legge anche nel caso in cui la diffusione non arrechi pregiudizio all’onore o alla reputazione dell’interessato.
Le limitazioni previste dalla L. n. 633/1941, art. 97, avendo carattere eccezionale, vanno interpretate in senso restrittivo, tenendo conto che il diritto all’immagine può essere sacrificato solo se ed in quanto ricorrano esigenze di carattere pubblico e sociale prevalenti rispetto all’interesse del singolo, e tale sacrificio non può eccedere la misura strettamente necessaria dell’interesse pubblico. Pertanto
la mera circostanza che l’immagine pubblicata appartenga ad un soggetto cui è riferibile una vicenda rispetto alla quale sia configurabile un interesse alla conoscenza da parte del pubblico non può considerarsi sufficiente a legittimarne la diffusione, occorrendo a tal fine un quid pluris, consistente nella necessità che tale divulgazione risulti essenziale per la completezza e la correttezza dell’informazione fornita.
In tal senso depone l’art. 137 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003), il quale, nel sottrarre al consenso dell’interessato il trattamento di dati personali effettuato nell’esercizio della professione di giornalista, prevede che in caso di diffusione dei dati restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all’art. 2, tra i quali il diritto all’identità personale, e, in particolare, il limite non già del mero interesse pubblico, ma quello dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.
Tali limiti devono essere integrati con quelli previsti dal Codice Deontologico dei giornalisti al quale Suprema Corte riconosce valore di fonte normativa.
L’art. 8 del Codice Deontologico dedica particolare attenzione al diritto di immagine subordinando la pubblicazione di immagini
-alla essenzialità dell’informazione ;
– alla sussistenza di rilevanti motivi di interesse pubblico;
– escludendo la possibilità di presentare le persone con ferri o manette ai polsi, salvo che ciò sia necessario per segnalare abusi.
L’accertamento della legittimità della pubblicazione dell’immagine di una persona senza o contro il consenso dell’interessato è un’indagine che va condotta caso per caso, nel rispetto sia dei parametri del diritto di cronaca e dell’essenzialità della diffusione della notizia, sia dei parametri specifici fissati dall’art. 8 cit. a presidio della tutela della dignità umana.
In conclusione, in tema di diritto all’ immagine, la diffusione per finalità informative dell’immagine di una persona presuppone non solo un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti ma anche la specifica riferibilità dell’informazione all’attività svolta dalla persona nel contesto della problematica di carattere generale trattata e, quindi, sull’effettiva necessità della rivelazione della sua identità ai fini della completezza della notizia.