I Siti Unesco sono beni accomunati dalla circostanza di presentare un determinato valore storico, artistico, estetico, estetico-naturale, scientifico, conservativo, etnologico o antropologico, “universale eccezionale”.
Gli articoli 1 e 2 della Convenzione Unesco forniscono la definizione dei due grandi pilastri concettuali su cui essa poggia: principalmente “il patrimonio culturale”, che ricomprende monumenti, agglomerati e siti, e il “patrimonio naturale”, che ricomprende monumenti naturali, formazioni geologiche e fisiografiche, zone costituenti habitat di specie animali e vegetali minacciate, siti naturali o zone naturali.
Gli articoli 4 e 5 della Convenzione Unesco pongono degli obblighi in capo agli Stati firmatari, tra cui quello di garantire “l’identificazione, protezione, conservazione, valorizzazione e trasmissione alle generazioni future del patrimonio culturale e naturale” situato sul loro territorio.
Al contempo lasciano comunque liberi gli Stati firmatari di individuare i provvedimenti giuridici, scientifici, tecnici, amministrativi e finanziari adeguati per l’identificazione, protezione, conservazione, valorizzazione e rianimazione di questo patrimonio.
Nell’ ordinamento italiano i Siti Unesco non godono di una tutela a sé stante, ma, anche a causa della loro notevole diversità tipologica, beneficiano delle forme di protezione differenziate apprestate ai beni culturali e paesaggistici, secondo le loro specifiche caratteristiche.
Per i beni paesaggistici, in particolare, il sistema vigente, che si prefigge dichiaratamente l’osservanza dei trattati internazionali in materia, appresta anzitutto una tutela di fonte provvedimentale, laddove essi rientrino nelle categorie dei centri e i nuclei storici e delle bellezze panoramiche o belvedere da cui si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
Questi beni possono poi essere oggetto di apposizione di vincolo in sede di pianificazione paesaggistica, ordinate alla “individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell’Unesco”.
I Siti Unesco, infine, sono assoggettati alla tutela di fonte legale se e nella misura in cui siano riconducibili alle relative categorie tipologiche.
CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA N. 22 ANNO 2016