L’incompatibilità a testimoniare
Dispositivo dell’art. 197 Codice di procedura penale
1. Non possono essere assunti come testimoni:
a) i coimputati del medesimo reato o le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell’articolo 12, comma 1, lettera a), salvo che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444.
E’ ampiamente consolidata, nella giurisprudenza di legittimità, l’affermazione che l’incompatibilità a testimoniare, in capo a coloro che ricoprono contestualmente la veste di imputati e persone offese di reati reciproci, non sussiste in relazione a quei reati che, seppur formalmente tali – nel senso, cioè, di essere stati commessi “da più persone in danno reciproco le une delle altre“, così come recita l’art. 371, co. 2, lett. b) cod. proc. pen. – siano tuttavia stati consumati in contesti spaziali e temporali del tutto distinti ed estranei e perciò non riconducibili alla previsione della disposizione codicistica testé citata (in tal senso vedi Sez. 6, n. 6938 del 22/01/2019, Ricciardi Pellegrino, Rv. 275081, con riferimento alla persona offesa del reato di concussione).
È stato correttamente spiegato che la diversa opzione interpretativa lascerebbe spazio alla possibilità di denunce strumentalmente finalizzate a creare situazioni di incompatibilità a testimoniare, così venendo inammissibilmente ad incidere sul corretto esercizio della giurisdizione penale, anche per le correlate conseguenze in tema di necessità dei riscontri estrinseci nella valutazione dell’attendibilità del dichiarante.
Al contrario la negazione della piena capacità di testimoniare deve ritenersi costituzionalmente legittima unicamente se il presupposto dell’incompatibilità sia ancorato ad un elemento oggettivo, come tale non soggettivamente determinabile a piacimento: dunque, soltanto se i reati siano stati commessi reciprocamente nel medesimo contesto causale, di spazio e tempo, dovendosi per l’effetto escludere, nel solco di una interpretazione costituzionalmente orientata, le ipotesi il cui il vincolo della reciprocità sia determinato dal comportamento di uno dei soggetti coinvolti (si vedano in tal senso Sez. 2, n. 26819 del 10/04/2008, Rv. 240947; Sez. 3, n. 26409 dell’08/05/2013, Rv. 255578; Sez. 2, n. 4128 del 09/01/2015, Rv. 262369).
Lo stesso ordine di considerazioni devono ribadirsi anche con riferimento all’ipotesi del collegamento probatorio, contemplata dal già citato art. 371, co. 2 lett. b), cod. proc. pen. posto che essa si ricollega all’evenienza che “un unico elemento di fatto proietti la sua efficacia probatoria in relazione ad una molteplicità di illeciti penali e non quando semplicemente la prova dei reati connessi discenda dalla medesima fonte” (cfr. Sez. 5. n. 10445 del 14.12.2011 – dep. 2012, Rv. 252006), e quindi richiede pur sempre che tra i reati vi sia una connessione probatoria che nasca dalla oggettiva storica correlazione delle condotte materiali e non anche, come nel caso di specie, in cui il tutto si risolve semplicemente nella valutazione dell’attendibilità dei dichiaranti.
La conferma della correttezza di tale impostazione si ritrova nella sentenza n. 33583 del 26 marzo 2015 delle Sezioni Unite Rv. 264481, Lo Presti che nell’occuparsi del diverso tema delle dichiarazioni “indizianti” di cui all’art. 63, comma primo, cod. proc. pen. ha chiarito che tali sono solo quelle rese da un soggetto sentito come testimone o persona informata sui fatti che riveli circostanze da cui emerga una sua responsabilità penale per fatti pregressi, non invece quelle attraverso le quali il medesimo soggetto realizzi il fatto tipico di una determinata figura di reato quale il favoreggiamento personale, la calunnia o la falsa testimonianza, in quanto la predetta norma di garanzia è ispirata al principio “nemo tenetur se detegere“, che salvaguarda la persona che abbia commesso un reato, e non quella che debba ancora commetterlo.
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 6 n. 14843 del 2025
