Violenza sessuale ai danni di persone che non hanno compiuto i dieci anni
Legge 19 luglio 2019, n. 69. Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.
L’articolo 13 della legge 19 luglio 2019, n. 89 – nella parte in cui ha modificato l’articolo 609-ter, ultimo comma, ultimo periodo, cod. pen. stabilendo che la pena, da sei a dodici anni di reclusione, è raddoppiata se i fatti di cui all’articolo 609-bis cod. pen. sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci – va qualificato come norma avente natura sostanziale, pur se comporta l’effetto processuale riflesso della modifica della competenza, dal tribunale alla corte di assise, e correlativamente dalla corte di appello alla corte di assise di appello, a conoscere del detto reato.
Ne consegue che, per i reati di violenza sessuale commessi prima del 9 agosto 2019, data di entrata in vigore della predetta modifica normativa, ai danni di persone che non hanno compiuto i dieci anni, la competenza spetta al tribunale in composizione collegiale in quanto il referente normativo applicabile nella fattispecie (reati commessi sotto il vigore della lex mitior) è l’art. 2, comma quarto, cod. pen. e non quello derivante dal combinato disposto degli art. 5 e 6 cod. proc. pen. (disposizioni applicabili, in piena sovrapposizione alla disciplina sostanziale, per i fatti commessi dopo l’entrata in vigore dell’art. 13 legge n. 69 del 2019) e, in caso di gravame, alla corte di appello, indipendentemente dal fatto che l’esercizio dell’azione penale sia avvenuto sotto il vigore della nuova norma, mentre per i reati commessi dal 9 agosto 2019 in poi la competenza per materia è rispettivamente della corte di assise e della corte di assise di appello.
Ne deriva che alla disposizione normativa dell’art. 13 della legge 19 luglio 2019, n. 89, va attribuita natura essenzialmente sostanziale, ovvero di modificazione della sanzione edittale, e non invece di disposizione processuale con precipua funzione regolatrice della competenza, sicché la modifica alla regola processuale, che pure consegue in virtù dei nuovi e superiori limiti edittali, deve ritenersi posta indirettamente e non in maniera autonoma.
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 3 n. 42465 del 2024
