Danno non patrimoniale e criteri di risarcibilità

danno non patrimonialeGli articoli 2059 del Codice Civile e 185 del Codice Penale, nel loro combinato disposto, espressamente stabiliscono che, ove un reato sia commesso, il colpevole è tenuto anche al risarcimento del danno non patrimoniale.

L’espressione ” danno non patrimoniale “, adottata dal legislatore, è ampia e generale e tale da riferirsi, senza ombra di dubbio, a qualsiasi pregiudizio che si contrapponga, in via negativa, a quello patrimoniale, caratterizzato dalla economicità dell’interesse leso.

Il che porta a ritenere che l’ambito di applicazione dei sopra richiamati artt. 2059 del Codice Civile e 185 del Codice Penale si estende fino a ricomprendere ogni danno non suscettibile direttamente di valutazione economica, compreso quello alla salute.

Il bene a questa afferente è tutelato dall’art. 32 Costituzione non solo come interesse della collettività, ma anche e soprattutto come diritto fondamentale dell’individuo, sicché si configura come un diritto primario ed assoluto, pienamente operante anche nei rapporti tra privati.

Esso certamente è da ricomprendere tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione e non sembra dubbia la sussistenza dell’illecito, con conseguente obbligo della riparazione, in caso di violazione del diritto stesso.

Da tale qualificazione deriva che la indennizzabilità non può essere limitata alle conseguenze della violazione incidenti sull’attitudine a produrre reddito ma deve comprendere anche gli effetti della lesione al diritto, considerato come posizione soggettiva autonoma, indipendentemente da ogni altra circostanza e conseguenza.

Ciò deriva dalla protezione primaria accordata dalla Costituzione al diritto alla salute come a tutte le altre posizioni soggettive a contenuto essenzialmente non patrimoniale, direttamente tutelate.

Ne consegue che la tutela del diritto alla salute è riconosciuto dalla Costituzione come diritto fondamentale dell’individuo oltre che come interesse della collettività, e la lesione del diritto alla salute, autonomamente considerato, può trovare congrua riparazione ai sensi del danno non patrimoniale, a prescindere da ogni riflesso di ordine economico.

CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA 12 LUGLIO 1979 N. 88

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