La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta una attenta disamina in merito ai presupposti legittimanti l’istituto della messa alla prova.
Nel caso di specie veniva contestata da parte del Procuratore ricorrente il provvedimento ammissivo alla messa alla prova in assenza dei presupposti legittimanti, in particolare, in merito alla gravità del fatto di reato nella sua dimensione oggettiva, all’atteggiamento di reale resipiscenza del soggetto ed all’ammontare del risarcimento del danno impostogli.
Sul punto, la Legge n. 67 del 2014 ha introdotto, mediante un corpo di disposizioni processuali contenute nel titolo V-bis del Codice di Procedura Penale, artt. da 464-bis a 464-novies, ed una norma sostanziale, l’art. 168-bis C.p., il nuovo istituto della messa alla prova dei soggetti adulti.
Offre in tal modo l’opportunità anche per tali soggetti di accedere ad un rito alternativo al giudizio ordinario dibattimentale, caratterizzato dalla sospensione del processo e dalla sottoposizione ad un programma personalizzato di prestazione di lavori di pubblica utilità al fine di agevolare il percorso di reinserimento sociale della persona imputata e di evitarle la carcerazione, nonché di accelerare la definizione anticipata del procedimento.
Definite le linee del procedimento per l’ammissione al rito negli artt. 464- bis e 464-ter, il successivo art. 464-quater, comma 3, C.p.P., demanda al giudice di assumere la relativa decisione in base ai parametri di cui all’art. 133 C.p. sulla base dell’apprezzamento dell’idoneità del programma di trattamento presentato a realizzare il recupero del soggetto ed a prevenire la commissione di ulteriori reati.
La giurisprudenza di legittimità ha già affermato che l’accesso alla messa alla prova non costituisce un diritto assoluto dell’imputato, la cui aspettativa può trovare accoglimento soltanto se la richiesta sia positivamente vagliata dal giudice in base al proprio potere discrezionale di valutazione delle caratteristiche del caso. Il relativo giudizio deve avere quali criteri di riferimento la gravità del fatto di reato e la capacità a delinquere del soggetto e riscontrare “sia l’idoneità del programma di trattamento, sia la possibilità di formulare una prognosi favorevole nei confronti dell’imputato sulla circostanza che egli per il futuro si asterrà dal commettere ulteriori reati, previsione quest’ultima che, nel rifarsi alla formulazione dell’art. 164, comma 1, C.p., (con l’unica rilevante differenza che la valutazione riguarda la persona dell’imputato e non del “colpevole”), accomuna la causa di estinzione del reato di nuovo conio alla sospensione condizionale della pena, di cui all’art. 163, C.p.” (Cass. sez., 5, n. 7983 del 26/10/2015).
Rileva poi che l’art. 464-bis, comma 5, C.p.P. indichi anche gli strumenti conoscitivi in grado di offrire i dati informativi necessari per la formulazione della duplice prognosi, demandata al giudice richiesto di ammettere l’imputato alla prova; la norma stabilisce, infatti, che “al fine di decidere sulla concessione, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni cui eventualmente subordinarla, il giudice può acquisire, tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici, tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell’imputato …“
Si conviene, dunque, con l’orientamento interpretativo, già affermatosi nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale la lettura coordinata delle citate disposizioni autorizza a ritenere che la messa alla prova presuppone un giudizio di adeguatezza ed idoneità del programma proposto dall’imputato, valutata in base ai criteri dettati dall’art. 133 C.p. ed alle informazioni ed agli accertamenti che il giudice ritenga necessario acquisire.
L’art. 168-bis, comma 2, C.p., nell’ottica di promuovere la revisione critica per i fatti criminosi commessi e di conseguire effetti socialpreventivi, stabilisce che la messa alla prova “comporta la prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato“.
Sotto questo profilo é dunque duplice, e non alternativo, il presupposto per ottenere la messa alla prova, nel senso che l’attività riparatoria deve, sia eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato, sia, nei limiti del possibile, risarcire il danno cagionato alla persona offesa. E che si tratti di condizioni necessarie per conseguire il beneficio è confermato dalle previsioni di cui agli artt. 464-quinquies, 464-septies e 464-octies C.p.P., per le quali, in caso di inadempimento delle prescrizioni imposte, il giudice dispone la revoca o la declaratoria di esito negativo dell’esperimento, ragione per la quale si è già affermato che il risarcimento della vittima costituisce condizione imprescindibile per l’accesso all’istituto (Cass., sez. 5, n. Sez. 3, n. 13235 del 02/03/2016).
Con l’inserimento nel testo dell’art. 168, comma 2, della locuzione “ove possibile“, il legislatore ha inteso introdurre il rilievo della esigibilità in concreto della prestazione risarcitoria, da valutare in riferimento alla specifica vicenda processuale, tanto in relazione alla natura dell’illecito commesso ed alla produzione di un pregiudizio risarcibile in termini pecuniari, in modo da assicurare che il risarcimento corrisponda al danno, quanto alla situazione personale dell’imputato, che deve essere tale da consentirgli di compiere quanto impostogli. Si tratta di un’indagine che non può avvalersi del giudizio di responsabilità, reso all’esito del percorso processuale di accertamento del reato e della sua attribuzione all’imputato, poiché l’introduzione del rito speciale della messa alla prova prescinde dalla condanna e dall’affermazione della colpevolezza.
Tuttavia, come osservato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 91 del 21/01/2018), il procedimento è assimilabile all’applicazione della pena a richiesta delle parti, perché, come accade per questo rito, l’imputato non contesta l’accusa che gli è mossa e si sottopone volontariamente in questo caso al trattamento, in quello alla pena.
Infatti, “non manca, in via incidentale e allo stato degli atti (perché l’accertamento definitivo è rimesso all’eventuale prosieguo del giudizio, nel caso di esito negativo della prova), una considerazione della responsabilità dell’imputato, posto che il giudice, in base all’art. 464 quater, comma 1, C.p.P., deve verificare che non ricorrono le condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129 C.p.P., e anche a tale scopo può esaminare gli atti del fascicolo del pubblico ministero, deve valutare la richiesta dell’imputato, eventualmente disponendone la comparizione (art. 464 quater, comma 2, C.p.P.), e, se lo ritiene necessario, può anche acquisire ulteriori informazioni, in applicazione dell’art. 464 bis, comma 5, C.p.P.” (Corte cost., sentenza n. 91/18 citata).
Corte Cassazione Penale Sent. Sez. 1 n. 13975 Anno 2021
