La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione inerente la nullità del decreto di citazione a giudizio per mancato avviso rivolto all’imputato della possibilità di accedere all’istituto della messa alla prova in relazione al reato di cui all’art.186, comma 7, Codice della Strada.
Nel caso di specie si contesta il mancato inserimento, nel decreto di citazione a giudizio, dell’indicazione della possibilità per l’imputato di avvalersi dell’istituto della messa alla prova.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha escluso che in tal caso ricorra una ipotesi di nullità, poiché tale omissione non comporta alcun effetto pregiudizievole per l’imputato, ben potendo egli invocare l’applicazione del beneficio alla prima udienza (Cass. Sez. 2, n. 3864 del 23/12/2016, così massimata: “Non è abnorme il provvedimento con cui il Tribunale dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero, sul presupposto erroneo che il decreto di citazione a giudizio nei confronti dell’imputato sia affetto da nullità per mancanza dell’avviso della facoltà di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova, in realtà non dovuto“).
Non è possibile operare il richiamo, come avviene nel caso di specie, alla pronuncia della Corte Cost. n. 201/2016.
La Corte Costituzionale, con la citata sentenza ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 460, comma 1, lettera e), C.p.P., nella parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna contenga l’avviso della facoltà dell’imputato di chiedere, mediante opposizione, la sospensione del procedimento con messa alla prova.
La decisione della Consulta è quindi riferita al decreto penale di condanna e non al decreto di citazione a giudizio. Tale interpretazione si ricava anche dalla lettura della motivazione della pronuncia dove si legge testualmente: “poiché nel procedimento per decreto il termine entro il quale chiedere la messa alla prova è anticipato rispetto al giudizio, e corrisponde a quello per proporre opposizione, la mancata previsione tra i requisiti del decreto penale di condanna di un avviso, come quello previsto dall’art. 460, comma 1, lettera e), C.p.P. per i riti speciali, della facoltà dell’imputato di chiedere la messa alla prova comporta una lesione del diritto di difesa e la violazione dell’art. 24, secondo comma, Cost.“.
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 4 n. 14197 Anno 2021
