La ormai famosa regola dell’ “ oltre ogni ragionevole dubbio“, intesa quale regola di giudizio e di valutazione delle prove nell’ ambito del processo penale, pur avendo ricevuto una consapevole elaborazione soprattutto nell’ambito degli ordinamenti anglosassoni di common law (si pensi al caso Commonwealth v. Weber, deciso dalla Corte Suprema del Massachusetts nel 1850, ovvero alla famosa sentenza della Corte Suprema degli U.S.A. in re Winship, del 1970), peraltro connotati dalla peculiare formazione delle giurie popolari, è stata di recente riconosciuta, anche a livello codicistico di cui all’ art. 533, comma 1, C.p.P., come novellato dall’ art. 10 Legge 20 febbraio 2006, n. 46, quale regola giuridica che permea l’intero sistema penale processuale anche in Italia, secondo quanto più volte ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
In altri termini, il principio dell’ “oltre ogni ragionevole dubbio “, come regola giuridica di decisione alla cui stregua deve essere risolto il problema delle prove insufficienti e delle prove contraddittorie, rappresenta il limite della libertà di convincimento del Giudice, apprestato dall’ ordinamento per evitare che l’esito del processo sia rimesso ad apprezzamenti discrezionali, soggettivi, confinanti con l’arbitrio.
Tuttavia, come è stato ben evidenziato in dottrina, il principio dell’ “oltre ragionevole dubbio” non è il mero dubbio sempre possibile o il dubbio fantasioso o immaginario, ma è il dubbio che, dopo tutte le valutazioni e le considerazioni sulle prove, lascia la mente dei giudici in una condizione tale per cui non possono affermare una convinzione incrollabile, prossima alla certezza morale (da intendersi come pratica certezza), sulla fondatezza dell’accusa.
Ne consegue che qualora il quadro probatorio sia oggetto di una adeguata e motivata valutazione complessiva, non ricorrendo l’ipotesi di prove insufficienti o contraddittorie, che, in una lettura sistematica, e non parcellizzata, delle fonti di prova, conduce ad una affermazione di responsabilità conforme alla regola dell’ “oltre ogni ragionevole dubbio”.
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 3 Num. 38127 Anno 2016