Perdita della cittadinanza italiana della donna

perdita della cittadinanzaNell’ambito del processo di emancipazione femminile grande rilevanza ha costituito la tematica della perdita della cittadinanza italiana da parte della donna che contrae matrimonio con un cittadino straniero.

La perdita della cittadinanza è automatica per il fatto stesso del matrimonio, indipendentemente dalla volontà della donna ed anche se questa manifesti una volontà contraria, sottoponendo la perdita ad una condizione dipendente dall’ordinamento del marito.

Sulla questione si è espressa la Corte Costituzionale con la sentenza che si riporta in commento, dichiarando, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, la illegittimità costituzionale della disposizione di cui al terzo comma dell’art. 10 della Legge n. 555 del 1912 nella parte in cui prevede che la donna cittadina, che si marita ad uno straniero, perde, indipendentemente dalla sua volontà, la cittadinanza, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per effetto del matrimonio a lei si comunichi.

La Corte Costituzionale affermava sulla tematica quanto segue:

L’art. 10 Legge 13 giugno 1912, n. 555 si ispira, come risulta dalla dottrina e dai commenti susseguenti alla sua emanazione, alla concezione imperante nel 1912 di considerare la donna come giuridicamente inferiore all’uomo e addirittura come persona non avente la completa capacità giuridica (fra l’altro a quel tempo non erano riconosciuti alla donna diritti politici attivi e passivi ed erano estremamente limitati i diritti di accedere a funzioni pubbliche), concezione che non risponde ed anzi contrasta ai principi della Costituzione che attribuisce pari dignità sociale ed uguaglianza avanti alla legge di tutti i cittadini senza distinzione di sesso e ordina il matrimonio sull’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi.

È indubbio che la norma impugnata, stabilendo nei riguardi esclusivamente della donna la perdita della cittadinanza italiana, crea una ingiustificata e non razionale disparità di trattamento fra i due coniugi.

La differenza di trattamento dell’uomo e della donna e la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest’ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell’interessata e anche contro la volontà di questa.

La norma impugnata pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall’esistenza o meno di una norma straniera, cioè di una circostanza estranea alla loro volontà.

La norma viola palesemente anche l’art. 29 della Costituzione in quanto commina una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e pone la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.

La norma non giova, rispetto all’ordinamento italiano, all’unità familiare voluta dall’art. 29 della Costituzione, ma anzi è ad essa contraria, in quanto potrebbe indurre la donna, per non perdere un impiego per cui sia richiesta la cittadinanza italiana o per non privarsi della protezione giuridica riservata ai cittadini italiani o del diritto ad accedere a cariche ed uffici pubblici, a non compiere l’atto giuridico del matrimonio o a sciogliere questo una volta compiuto.

CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA 9 APRILE 1975 N. 87

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