Impugnazione della sentenza a seguito del patteggiamento

impugnazioneLa Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento analizza la questione inerente l’ ammissibilità o meno dell’ impugnazione della sentenza pronunciata a seguito della richiesta di applicazione della pena su richiesta delle parti, o meglio patteggiamento.

A parere della giurisprudenza di legittimità l’ impugnazione della sentenza è inammissibile, atteso che, in tema di patteggiamento, l’ impugnazione della sentenza o meglio la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’ erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo in particolare escludersi l’ ammissibilità dell’ impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione.

A tal riguardo la Suprema Corte di Cassazione osserva inoltre che la richiesta consensuale di applicazione della pena su richiesta delle parti, o meglio patteggiamento, si traduce in una scelta processuale che implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l’ accusa mediante un atto dispositivo con cui l’ interessato abdica all’ esercizio del diritto alla prova, sicché l’ intervenuto patteggiamento preclude la possibilità di contestare, con i motivi di impugnazione, i termini fattuali dell’ imputazione.

Infine, il giudice investito della richiesta di patteggiamento, nell’ applicare la pena concordata dalle parti, da un lato si adegua a quanto contenuto nell’ accordo tra le parti, e dall’ altro deve comunque escludere che ricorrano i presupposti di cui all’ art. 129 Codice di Procedura Penale con motivazione che, avuto riguardo alla speciale natura dell’ accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, deve essere pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità.

Corte di Cassazione Penale Ord. Sez. 7 Num. 41519 Anno 2016

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