La questione inerente la credibilità della persona offesa dal reato, soprattutto nella ipotesi in cui la stessa si costituisca parte civile nel procedimento penale e perciò, portatrice di richieste risarcitorie, assume particolari connotazioni soprattutto in merito a determinate fattispecie delittuose, come nei reati di stalking ex art. 612 bis C.p., maltrattamenti contro familiari e conviventi ex art. 572 C.p. e soprattutto nel reato di violenza sessuale ex art. 609 bis C.p.
Più dettagliatamente nel reato di violenza sessuale ex art. 609 bis C.p. la testimonianza della persona offesa può esser sì assunta anche da sola come fonte di prova ricostruttiva del fatto per il quale si procede, purché sottoposta ad un rigoroso e penetrante indagine positiva sulla sua credibilità, soprattutto quando portatrice di un personale interesse all’accertamento del fatto (Cass., Sez. U., n. 41461 del 19/07/2012).
Più volte la Corte di legittimità ha affermato che, al pari di qualsiasi altra testimonianza, anche quella della vittima di abusi sessuali è sorretta da una presunzione di veridicità secondo la quale il giudice, pur essendo tenuto a valutarne criticamente il contenuto, verificandone l’attendibilità, non può assumere come base del proprio convincimento l’ipotesi che il teste riferisca scientemente il falso (salvo che sussistano specifici e riconoscibili elementi atti a rendere fondato un sospetto di tal genere, in assenza dei quali egli deve presumere che il dichiarante, fino a prova contraria, riferisca correttamente quanto a sua effettiva conoscenza) (così, da ultimo, Cass., Sez. 4, n. 6777 del 24/01/2013; cfr. anche Cass., Sez. 6, n. 7180 del 12/12/2003 e Cass., Sez. 4, n. 35984 del 10/10/2006, secondo le quali «in assenza di siffatti elementi, il giudice deve presumere che il teste, fino a prova contraria, riferisca correttamente quanto a sua effettiva conoscenza e deve perciò limitarsi a verificare se sussista o meno incompatibilità fra quello che il teste riporta come vero, per sua diretta conoscenza, e quello che emerge da altre fonti di prova di eguale valenza“).
Si tratta di questioni rilevanti ai fini della decisione che devono essere sorrette da adeguata motivazione nell’ambito della sentenza di condanna.
Corte di Cassazione, Sez. III, sentenza 19 maggio 2016, n. 38496
