Nel tentativo di omicidio la pena prevista trova rispondenza nel connubio tra l’art. 56 e l’art. 575 C.p. ovvero nella disciplina più ampia del delitto tentato.
In particolare l’articolo 56 C.p. stabilisce che: “Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l’azione non si compie o l’evento non si verifica. Il colpevole del delitto tentato è punito: con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l’ergastolo; e, negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi. Se il colpevole volontariamente desiste dall’azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso. Se volontariamente impedisce l’evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà.”
Nel delitto tentato, caratterizzato dalla punibilità di atti che – per definizione – non hanno raggiunto lo scopo perseguito dagli agenti e tipizzato dal legislatore nella norma incriminatrice di parte speciale è – da sempre – questione delicata quella della individuazione in fatto della idoneità (da valutarsi ex ante ed in concreto, secondo la prospettiva dell’agente) e della univocità (direzione della condotta verso “quello” scopo previsto dalla norma di parte speciale) dell’azione posta in essere.
Deve essere altresì svolto un giudizio completo sotto ogni profilo circa la sussistenza in concreto del dolo diretto di omicidio idoneo a integrare la fattispecie del tentativo del delitto.
Il dolo, infatti, è fenomeno interiore (di rappresentazione e volontà della condotta causativa dell’evento preso di mira) che si ricostruisce necessariamente in via indiziaria, attraverso la valorizzazione di «indicatori fattuali» capaci di sostenere l’opzione ricostruttiva di sussistenza e di qualificazione, come ribadito da Cass., Sez. U., n. 38343 del 29.4.2014, – ove si afferma che le difficoltà connesse alla dimostrazione di un dato «così poco estrinseco» come l’atteggiamento interiore non possono dar luogo a schemi presuntivi, ma postulano l’adozione di un ragionamento indiziario di particolare complessità «dovendosi inferire fatti interni o spirituali attraverso un procedimento che parte dall’ id quod plerumque accidit e considera le circostanze esteriori, caratteristiche del caso concreto, che normalmente costituiscono l’espressione o accompagnano o sono comunque collegate agli stati psichici.»
La riconoscibilità del tentativo punibile richiede, pertanto, la logica e coerente individuazione di “segni esteriori” della condotta che, in rapporto alle circostanze del caso concreto, siano idonei da un lato a consentire (attraverso una catena inferenziale solida) la deduzione in punto di idoneità, dall’altro a svelare la reale intenzione perseguita dall’agente. (Cass., Sez. 1, n. 35622/2019).
I segni esteriori di cui si parla hanno sovente valenza biunivoca, posto che lo stesso elemento psicologico, per la sua particolare essenza di atteggiamento interiore, e fatta salva l’ipotesi di ammissione da parte dell’interessato, richiede necessariamente un percorso dimostrativo di tipo indiziario, anch’esso basato sulla valorizzazione di antecedenti causali e/o di particolari modalità della condotta manifestatasi (tra le molte, Cass., Sez. 2, n. 3957 del 17.2.1993, nonché, di recente, Cass., Sez. 1, n. 31449 del 14.2.2012, ric. Spaccarotella) .
