Prognosi di non recidivanza e idoneità del programma di trattamento
La lettera della legge (art. 464 quater, comma 3, cod. proc. pen.) pone su un piano equivalente e cumulativo i due requisiti della idoneità del programma di trattamento e della prognosi di non recidivanza, senza necessariamente correlare quest’ultima valutazione ai prevedibili esiti del primo.
In tal senso si intende ribadire l’orientamento secondo il quale, in tema della sospensione del processo per la messa alla prova dell’imputato, «il giudice che rigetti l’istanza di sospensione sul presupposto dell’impossibilità di formulare una prognosi favorevole in ordine all’astensione dell’imputato dal commettere ulteriori reati non è tenuto a valutare anche il programma di trattamento presentato: Cass., Sez. 4, n. 8158 del 13/02/2020, Cattareggia, Rv. 278602 – 01; in precedenza, ex plur., v. Cass., Sez. 4, n. 9581 del 26/11/2015, dep. 20:16, Quiros, Rv. 266299 – 01: «la concessione del beneficio della sospensione del procedimento con messa alla prova, ai sensi dell’art. 168 bis cod. pen, è rimessa al potere discrezionale del giudice e postula un giudizio volto a formulare una prognosi positiva riguardo all’efficacia riabilitativa e dissuasiva del programma di trattamento proposto e alla gravità delle ricadute negative sullo stesso imputato in caso di esito negativo»; (in motivazione, la Corte ha precisato che anche la presenza di un precedente penale specifico può essere discrezionalmente considerata dal giudice circostanza valorizzabile in senso negativo nella stima della prognosi)
Nel caso di specie (Cass., Sez. 5 n. 45467 del 2023), la difesa, a supporto della propria tesi, invoca un “ulteriore e recente indirizzo giurisprudenziale“, espressivo del quale sarebbe, in particolare, la sentenza pronunciata da Sez. 3, n. 34951 del 12 novembre 2020. In quella pronuncia si afferma, invero, che “è illegittimo il provvedimento di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova motivato dalla mancata produzione del programma di trattamento e la cui elaborazione sia stata tuttavia regolarmente richiesta all’ufficio di esecuzione penale, in quanto la decisione ex art. 464 quater cod. proc. pen., non potendo prescindere dalla valutazione della idoneità di tale programma, richiede che lo stesso sia elaborato e sottoposto al giudice“. In altri termini, in quel caso, la decisione annullata aveva erroneamente ritenuto che la richiesta non fosse accompagnata dal presupposto, -necessario, ma non sufficiente- del programma.
Nel caso di specie, la motivazione segue un percorso logico del tutto diverso, avendo la Corte territoriale affermato che, a prescindere dalla valutazione del programma di trattamento, alcuna prognosi positiva circa l’astensione da futuri reati fosse formulabile, atteso che la personalità dell’imputato, gravato da tre precedenti penali, di cui uno specifico, aveva reso impossibile qualsivoglia valutazione positiva.
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 5 n. 45467 del 2023
