Principio del contraddittorio nella sospensione del procedimento con messa alla prova
Il principio del contraddittorio deve essere garantito ed assicurato nella revoca dell’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova.
L’art. 464-octies cod. proc. pen., che disciplina la revoca dell’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, espressamente prevede, al secondo comma, che ai fini dell’adozione dell’indicato provvedimento è necessaria la fissazione di un’udienza in camera di consiglio per la valutazione dei presupposti della revoca, con avviso alle parti almeno dieci giorni prima.
Ne consegue, pertanto, che il giudice può procedere alla revoca dell’ordinanza di sospensione con messa alla prova solo previa interlocuzione con le parti nell’ambito di un’udienza camerale partecipata, fissata ai sensi dell’art. 127 cod. proc. pen., previo avviso alle parti stesse. Non è possibile, quindi, procedere ad una revoca de plano, senza fissazione di un’apposita udienza, così come non è possibile pronunciare il provvedimento di revoca ex art. 464-octies cod. proc. pen. in un’udienza fissata per una diversa finalità.
La Corte di legittimità ha già affermato il principio in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, secondo cui il provvedimento di revoca ai sensi dell’art. 464-octíes cod. proc. pen. deve assicurare il rispetto del principio del contraddittorio, sicché è affetto da nullità generale a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. se adottato senza previa fissazione di udienza camerale partecipata, con avviso alle parti del relativo oggetto (per tutte, Cass., Sez. 6, n. 45889 del 08/10/2019, Rv. 277387).
Secondo tale giurisprudenza, è pur sempre necessario che l’udienza sia stata preceduta da un avviso che consenta alle parti di partecipare al contraddittorio con cognizione di causa in merito alla specifica questione della ricorrenza dei presupposti per la revoca. L’avviso di udienza pertanto deve contenere l’indicazione, sia pure in forma succinta, di tale oggetto del procedimento, per la necessità di assicurare il rispetto del principio del contraddittorio (in tal senso, Cass., Sez. 5, n. 15812 del 17/01/2020, in motivazione).
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 6 n. 45111 del 2023
