Contenuto e idoneità del programma
I principi in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova hanno valenza:
a) in ordine al contenuto e alla idoneità del programma;
b) quanto ai profili risarcitori e restitutori per la persona offesa.
L’art. 464-bis, comma 4, cod. proc. pen. prevede che, alla richiesta formulata dall’imputato di sospensione del procedimento con messa alla prova, è allegato un programma di trattamento, elaborato d’intesa con l’ufficio di esecuzione penale esterna, ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l’elaborazione, la richiesta di elaborazione del predetto programma, che prevede: le modalità di coinvolgimento dell’imputato, nonché del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario e possibile; le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l’imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, nonché le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all’attività di volontariato di rilievo sociale.
L’art. 464-quater, comma 3, cod. proc. pen. stabilisce che la sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta quando il giudice, in base ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen., reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l’imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati.
L’art. 168-bis, comma 3, cod. pen. prevede che la concessione della messa alla prova è, inoltre, subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, che consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato; la prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore.
Sulla base di tale quadro di riferimento, la Corte di cassazione (Sez. 5, n. 22136 del 10/03/2022, Fasola, Rv. 283220) ha già lucidamente spiegato che:
-dall’analisi combinata delle disposizioni suddette emerge che il criterio più affidabile in tema di determinazione della durata del lavoro di pubblica utilità, fulcro del programma di trattamento connesso al procedimento di messa alla prova, è quello dell’applicazione degli indici dettati dall’art. 133 cod. pen., in una necessaria loro valutazione complessiva, sia dal punto di vista oggettivo (la gravità del reato) che soggettivo (il grado di colpevolezza e le esigenze di risocializzazione);
– detta prospettiva, si è lucidamente osservato, si è consolidata anche per l’intervento delta Corte costituzionale (ord. n. 54 del 2017) che, nell’avallare l’innegabile natura afflittiva e latamente sanzionatoria della componente “lavoro di pubblica utilità” nel procedimento di messa alla prova, ha dichiarato infondate o manifestamente inammissibili le questioni sollevate da alcuni giudici di merito e la sottolineato, in uno con le Sezioni Unite (cfr. la sentenza Sez. U, n. 33216 del 31/3/2016, Rigacci, Rv. 267237, richiamata dalla Consulta), come “la normativa sulla sospensione del procedimento con messa alla prova comporta una diversificazione dei contenuti, prescrittivi e di sostegno, del programma di trattamento” e “l’affidamento al giudice di un giudizio sull’idoneità del programma, quindi sui contenuti dello stesso, comprensivi sia della parte “afflittiva” sia di quella “rieducativa“, in una valutazione complessiva circa la rispondenza del trattamento alle esigenze del caso concreto, che presuppone anche una prognosi di non recidiva.
La Corte costituzionale ha inoltre sottolineato come al termine del periodo di sospensione, il giudice, a norma dell’art. 464-septies cod. proc. pen., debba valutare l’esito della messa alla prova, «tenuto conto del comportamento dell’imputato e del rispetto delle prescrizioni stabilite», tra le quali vi sono anche quelle relative al lavoro di pubblica utilità, che alla cessazione della sospensione deve essere terminato.
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 6 n. 43260 del 2023
