Motivi di legittimo sospetto
Rimessione astensione e ricusazione
Come hanno puntualizzato le Sezioni unite della Corte di legittimità, i motivi di legittimo sospetto sono configurabili «quando si è in presenza di una grave ed oggettiva situazione locale, idonea a giustificare la rappresentazione di un concreto pericolo di non imparzialità del giudice, inteso, questo, come l’ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito» (Cass., Sez. U, n. 13687 del 28/01/2003, Berlusconi).
Nel solco dell’insegnamento delle sezioni unite, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito, da un lato, che per “grave situazione locale” deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l’ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice (inteso come l’ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo e, dall’altro, che i “motivi di legittimo sospetto” possono configurarsi solo in
presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa (Sez. 3, n. 23962 del 12/05/2015, Bacci, Rv. 263952; conf., ex plurimis, Sez. 2, n. 3055 del 03/12/2004, dep. 2005, Gibilisco; Sez. 2, n. 17519 del 25/03/2004, Mingari): a venire in rilievo ai fini dell’integrazione del presupposto della rimessione, dunque, è, in particolare, il pericolo concreto per la non imparzialità
dell’ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito (Sez. 2, n. 55328 del 23/12/2016, Mancuso, Rv. 268531).
In questa prospettiva, la giurisprudenza della Corte di legittimità ha compiutamente – e con indirizzo del tutto consolidato – delineato i rapporti tra rimessione, da un lato, e astensione e ricusazione, dall’altro: l’istituto della rimessione può trovare applicazione solo in presenza di una situazione ambientale incompatibile con la libera determinazione dei soggetti processuali, che deve quindi consistere in fattori oggettivamente idonei a fuorviare la serenità di giudizio e tali da riverberarsi sull’organo giudicante indipendentemente dalla sua composizione, in quanto le cause che possono incidere sull’imparzialità di uno dei suoi componenti possono eventualmente rilevare ai fini dell’applicazione delle norme sull’astensione e sulla ricusazione, ma non determinano l’applicazione dell’istituto della rimessione (Sez. 5, n. 5655 del 14/11/2014, dep. 2015, Querci, Rv.
264269; conf. ex plurimis, Sez. 1, n. 1125 del 23/02/1998, Berlusconi, Rv. 210010): infatti, con la disciplina della rimessione del processo, istituto di carattere assolutamente eccezionale, il legislatore ha inteso apprestare un rimedio allorché siano messe in pericolo la sicurezza o la pubblica incolumità ovvero sia gravemente compromessa la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo, ponendo l’ulteriore limite che tali situazioni non siano “non altrimenti eliminabili“, a cui cioè non possa porsi rimedio con l’adozione di speciali accorgimenti e cautele idonee a impedire l’insorgere di tumulti o la perpetrazione di azioni violente e lesive in danno di un numero indeterminato di persone o di uno o più dei soggetti che partecipano al processo ovvero con il ricorso agli strumenti predisposti dall’ordinamento per i casi di possibile alterazione del corso normale della giustizia, quali, in particolare, l’astensione e la ricusazione del giudice (Sez. 1, n. 740 del 07/02/1995, Sgarbi, Rv. 200762; conf., ex plurimis, Sez. 1, n, 3665 del 19/06/1995, dep. 1996, Gatta, Rv. 203414; Sez. 1, n. 634 del 30/01/1996, Tetamo, Rv. 204502); di
conseguenza, non hanno rilevanza ai fini dell’applicazione dell’istituto vicende riguardanti singoli magistrati che hanno svolto funzioni giurisdizionali nel procedimento, non coinvolgenti l’organo giudiziario nel suo complesso (Sez. 1, n. 1952 del 10/03/1997, Cirino Pomicino, Rv. 208880).
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 5 n. 51219 del 2023