Individuazione dei criteri risarcitori del danno da lesione dei diritti fondamentali
L’ipotesi del reato di diffamazione
Ai fini della corretta individuazione dei criteri risarcitori del danno da lesione dei diritti fondamentali (e, quindi, la quantificazione del danno), appare opportuno premettere una breve ricognizione della morfologia e della funzione del danno non patrimoniale, come recentemente ed ormai concordemente ricostruite dalla giurisprudenza della Corte di legittimità.
Secondo un recente, ma ormai consolidato, orientamento (cfr., tra le tante, Cass. n. 2788 del 2019; n. 901 e n. 7513 del 2018, n. 7766 del 2016, anche in relazione a Corte cost. n. 325/2014), sul piano del diritto positivo, l’ordinamento riconosce e disciplina (soltanto) le fattispecie del danno patrimoniale (nelle due forme del danno emergente e del lucro cessante: art. 1223 cod. civ.) e del danno non patrimoniale (art. 2059 cod. civ.; art. 185 cod. pen.); mentre ormai da anni è stata affermata la natura “unitaria e onnicomprensiva del danno non patrimoniale” sia dalla Corte costituzionale (n. 233 del 2003) che dalle dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 26972 del 2008).
Sul piano delle categorie giuridiche, l’unitarietà del danno non patrimoniale va intesa come unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica; mentre la onnicomprensività del danno non patrimoniale va intesa come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze (modificative “in peius” della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall’evento di danno, con il concorrente limite di evitare duplicazioni (attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici), procedendo, a seguito di compiuta istruttoria, a un accertamento concreto e non astratto del danno, a tal fine dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
Orbene, il giudice di merito – nel procedere all’accertamento e alla quantificazione del danno non patrimoniale risarcibile – deve tenere conto, oltre che di quanto statuito dalla Corte costituzionale (n. 235 del 2014, punto 10.1 e ss.), anche di quanto disposto dal legislatore nazionale sugli artt. 138 e 139 c.d.a. come modificati dall’art. 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017, n. 124, la cui nuova rubrica (“danno non patrimoniale”, sostituiva della precedente, “danno biologico”), e il cui contenuto consentono di distinguere, su di un piano generale ed al di là della specifica sedes materiae, il danno dinamico-relazionale dal danno morale.
Ne deriva che il giudice di merito deve valutare la fenomenologia della lesione non patrimoniale sia nell’aspetto interiore del danno sofferto (cd. danno morale) che nell’aspetto dinamico-relazionale (c.d. danno relazionale, destinato a incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto). Tale regola di giudizio si pone in una linea con i principi diacronicamente (ma costantemente) affermati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (n. 235/2014, 233/2003 293/1996, 372/1994, 184/1986), della Corte di Giustizia europea (sent. C-371/2012 del 23.1.2014) e della Corte di legittimità (SU. n. 6276 del 2006; e, quanto alla giurisprudenza di legittimità a sezioni semplici, n. 8827/2003).
Occorre qui ribadire che esiste una sussiste una ontologica differenza tra danno morale e danno dinamico-relazionale, in quanto il danno alla persona postula il riconoscimento: da un lato, della sofferenza interiore; e, dall’altro, delle mutate dinamiche relazionali di una vita che cambia a seguito dell’illecito (illuminante, in tal senso, è il disposto normativo di cui all’art. 612 bis del codice penale, in tema di presupposti del reato cd. di stalking). Danni diversi e perciò solo entrambi autonomamente risarcibili, ma se, e solo se, provati caso per caso, con tutti i mezzi di prova normativamente previsti (tra cui il notorio, le massime di esperienza, le presunzioni).
Non è questa la sede per valutare se si possa o si debba fare applicazione degli specifici meccanismi di valutazione come elaborati, con tabelle che aspirano ad una valenza generale, dal Tribunale di Milano: alle quali solo ad altri fini è stata chiaramente riconosciuta dalla Corte di legittimità (così Cass. n. 12408/2011) l’attitudine ad individuare coerenti parametri monetari di riferimento uniforme, che possano poi essere adattati al caso concreto ed a porsi come strumento di concreta realizzazione di “un’eguaglianza equitativa”.
È certo vero che quelle tabelle partono dalla classificazione del fatto concreto alla luce di una serie di elementi rilevanti, da valutare secondo una scala di apprezzamento che conduce all’attribuzione di un primo valore base approssimativo per ciascuno di essi; il valore complessivo così ottenuto dovrà poi essere modulato in virtù dell’applicazione di necessari coefficienti correttivi (determinati in relazione ad ulteriori variabili rilevanti).
Ed è altrettanto vero che, in concreto, a ciascuno dei seguenti punti, la tabella attribuisce un valore compreso tra i 3.000,00 ed i 5.000,00 euro, secondo i criteri che seguono:
– il tipo di condotta diffamatoria attribuita alla persona danneggiata con la notizia veicolata: a) tra le ipotesi che consigliano l’adozione di un valore massimo, sono annoverabili l’eventuale rilievo penale dei fatti pubblicati, l’uso di espressioni oggettivamente ingiuriose; b) tra le ipotesi che possono rientrare in un valore medio, sono annoverabili le notizie diffamatorie, che, benché prive dei suddetti caratteri, sono comunque circostanziate e, quindi, determinano, comunque, un significativo grado di incisività dell’evento di danno; c) un valore minimo, infine, può riconoscersi
alle affermazioni di carattere diffamatorio del tutto generiche o solo dequalificanti;
– la condotta degli autori e, in particolare, l’intensità dell’elemento psicologico (si considerino, ad esempio, le fattispecie in cui vi è prova della consapevolezza, in capo all’autore convenuto, della falsità della notizia pubblicata);
– il mezzo di comunicazione utilizzato per commettere la diffamazione e la diffusività dello stesso sul territorio nazionale (fermo restando che una minor tiratura non significa necessariamente un minor danno, specialmente nel caso di un mezzo di stampa che abbia un raggio di distribuzione limitato sul territorio nazionale, ma di elevata penetrazione nel ristretto territorio di vita e relazione del danneggiato);
– il rilievo attribuito dai responsabili al pezzo contenente le notizie diffamatorie all’interno della pubblicazione cui lo stesso è riportato (con attribuzione del valore massimo ad un articolo in prima
pagina o al corsivo del direttore ed un valore minimo ad un piccolo trafiletto, privo di segni grafici evidenzianti);
– lo spazio che la notizia diffamatoria occupa all’interno dello scritto in questione (elemento che incide sulla portata lesiva della notizia diffamatoria, amplificata dal fatto che tale notizia occupi tutto o solo una minima parte dell’articolo o del libro);
– le conseguenze sull’attività professionale e sulla vita personale della parte lesa;
– il ruolo istituzionale ricoperto dal danneggiato all’epoca dei fatti e la correlazione tra le notizie diffamatorie e l’esercizio delle pubbliche funzioni proprie della carica esercitata;
– la natura “sensazionale” della notizia diffamatoria e la capacità della stessa di incidere sulla formazione dell’opinione pubblica, suscitando e veicolando una vera e propria campagna di stampa denigratoria.
Ferma la premessa che della astratta doverosità o meno della loro applicazione, è ancora vero che quelle tabelle prevedono:
– di applicare i criteri ed i valori sopra indicati (considerando che gli ultimi due non sono necessariamente presenti in tutte le fattispecie risarcitorie ipotizzabili) per giungere ad un risarcimento compreso tra un minimo di euro 18.000,00 (3.000,00 × 6) ed un massimo di euro 40.000,00 (5.000,00 × 8);
– la possibilità, al fine di adeguare la quantificazione del danno alle peculiarità del caso concreto, rendendo il risarcimento aderente alla profondità del danno non patrimoniale effettivamente subito, di adottare ulteriori coefficienti – di aumento o di diminuzione – per i casi di pubblicazione diffamatorie di significativa gravità o di modestissima entità: così applicandosi un coefficiente variabile, da 1 a 5, da rapportarsi non alla somma finale ottenuta all’esito della prima valutazione, bensì ad una o più voci della griglia (indicata ai punti da 1 a 8) ed eventualmente anche ad ognuna di esse. Tale seconda operazione può portare ad un risarcimento compreso tra un minimo di euro 3.600,00 (così ottenuto € 3.000,00, assegnati ad ogni singola voce, diviso per il coefficiente 5 = 600,00, sommato per ciascuna delle voci riconosciute per complessivi 3.600,00 euro o 4.800,00 in caso siano riconosciuti i punti 6 e 7) sino ad un massimo di 200.000,00 euro (nei casi in cui si dovessero riconoscere € 5.000,00 di base per ciascuna voce, ciascuna di esse moltiplicata per 5: 5 x 5.000,00 = 25.000,00, sommando tutte le voci 25.000,00 x 8 = 200.000,00);
– la possibilità di diminuire tali valori nel caso in cui parte attrice abbia ottenuto, medio tempore, la pubblicazione di una rettifica (da quantificarsi, secondo i parametri monetari sopra indicati, in un valore compreso tra 3.000,00 e 5.000,00 euro, eventualmente da rivalutare o devalutare in ragione dei tempi e dei termini in cui tale rettifica è stata eseguita).
Corte di Cassazione Civile Sent. Sez. 3 n. 18217 del 2023
