Valutazione della prova indiziaria
E’ opportuno richiamare le coordinate interpretative all’interno delle quali il giudice di merito deve procedere alla valutazione della prova indiziaria, valutazione che, come chiarito da Sez. U, n. 42979 del 26 giugno 2014, Squicciarino, Rv. 260017-8, «si articola in due distinti momenti. Il primo è diretto ad accertare il maggiore o minore livello di gravità e di precisione degli indizi, ciascuno considerato isolatamente nella sua valenza qualitativa, tenendo presente che tale livello è direttamente proporzionale alla forza di necessità logica con la quale gli elementi indizianti conducono al fatto da dimostrare ed è inversamente proporzionale alla molteplicità di accadimenti che se ne possono desumere secondo le regole di esperienza. Il secondo momento del giudizio indiziario è costituito dall’esame globale e unitario tendente a dissolverne la relativa ambiguità, posto che, nella valutazione complessiva, ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, confluendo in un medesimo contesto dimostrativo, sicché l’incidenza positiva probatoria viene esaltata nella composizione unitaria, e l’insieme può assumere il pregnante e univoco significato dimostrativo, per il quale può affermarsi conseguita la prova logica del fatto».
La prima fase, dunque, richiede la valutazione di ciascun dato indiziario singolarmente considerato «onde saggiare la valenza qualitativa individuale», posto che «una molteplicità di elementi ai quali fosse attribuibile rilevanza, non sulla base di regole collaudate di esperienza e di criteri logico e scientifici, ma bensì ed esclusivamente in virtù di semplici intuizioni congetturali o di arbitrarie e personaliste supposizioni, non consentirebbe di pervenire ragionevolmente ad alcun utile risultato probatorio anche nel quadro di un contesto estimativo unitario (icasticamente, si usa dire in tali situazioni, che “più zeri non fanno un’unità”, aforisma che il legislatore ha canonizzato nel 2° comma dell’articolo 192 c.p.p.)» (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230).
In altri termini, l’esame globale e unitario del compendio indiziario deve essere preceduto dallo scrutinio, secondo i rigorosi criteri legali dettati dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., dei vari indizi «singolarmente, verificandone la valenza qualitativa individuale e il grado di inferenza derivante dalla loro gravità e precisione» (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231678).
E’ in questa fase che vengono in rilievo i canoni della gravità, della precisione e della concordanza fissati dalla norma codicistica. In sintesi, «per gravità deve intendersi la consistenza, la resistenza alle obiezioni, la capacità dimostrativa vale a dire la pertinenza del dato rispetto al thema probandum; per precisione, la specificità, l’univocità e la insuscettibilità di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile; infine concordanza significa che i plurimi indizi devono muoversi nella stessa direzione, essere logicamente dello stesso segno, e non porsi in contraddizione tra loro» (Sez. 5, n. 2932 del 05/11/2018, dep. 2019, Zorzi, Rv. 274597); sono dunque gravi gli indizi che presentino «una rilevante contiguità logica con il fatto ignoto» (Sez. 4, n. 943 del 26/06/1992, dep. 1993, Di Iorgi, Rv. 193003) ossia una consistenza dimostrativa tale da renderli «resistenti alle obiezioni e, quindi attendibili e convincenti» (Sez. 1, n. 3499 del 30/01/1991, Bizzantino, Rv. 187113). La precisione dell’indizio, invece, dà conto della «direzione tendenzialmente univoca del contenuto informativo» (Sez. 6, n. 1327 del 25/03/1997, Martinese, Rv. 208892), sicché precisi sono gli indizi non generici e non suscettibili di diversa interpretazione almeno altrettanto verosimile (Sez. 1, n. 4503 del 14/03/1995, Signori, Rv. 201133), e, perciò, non equivoci (Sez. 1, n. 8163 del 10/02/2015, non massimata sul punto). Infine, la concordanza, segna il punto di passaggio tra la prima e la seconda fase del processo valutativo della prova indiziaria, dovendo essere «valutata confrontando gli indizi e ponendo in evidenza se gli stessi sul piano logico convergano o divergano» (Sez. 4, n. 943 del 26/06/1992, dep. 1993, Di Iorgi, Rv. 193003).
Nella seconda fase, l’insieme del compendio indiziario deve essere esaminato «in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo, univoco e pregnante contesto dimostrativo» (Sez. U, n. 33748 del 2005, Mannino, cit.); infatti, è solo l’esame di tale compendio entro il quale ogni elemento è contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell’impianto argomentativo della motivazione (Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789), posto che nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, così che l’insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere provato il fatto (Sez. U, n. 6682 del 1992, Musumeci, cit.). Il complessivo compendio conoscitivo deve poi essere valutato sulla base della regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio”, che «impone di pronunciare condanna quando il dato probatorio acquisito lascia fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, ma la cui concreta realizzazione, nella fattispecie concreta, non trova il benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana» (Sez. 1, n. 31456 del 21/05/2008, Franzoni, Rv. 240763; conf., ex plurimis, Sez. 2, n. 2548 del 19/12/2014, dep. 2015, Segura, Rv. 262280, nonché, da ultimo, Sez. 5 – , n. 1987 del 11/12/2020 (dep. 2021 ), Piras, Rv. 280414).
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 5 n. 4595 del 2024
