Revoca de plano dell’ordinanza di sospensione e messa alla prova?
E’ possibile procedere alla revoca de plano, ovvero senza udienza, dell’ordinanza di sospensione e messa alla prova?
Ai sensi dell’art. 464 octies cod. proc. pen., (comma 1) la sospensione del procedimento può essere revocata dal giudice anche d’ufficio e con ordinanza.
Peraltro, il comma 2 dello stesso art.464 octies cod. proc. pen. stabilisce che «Al fine di cui al comma 1 del presente articolo il giudice fissa l’udienza ai sensi dell’articolo 127 per la valutazione dei presupposti della revoca, dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima».
La Corte di legittimità ha rilevato che il giudice può procedere alla revoca dell’ordinanza di sospensione e messa alla prova solo previa interlocuzione con le parti, vale a dire con udienza camerale partecipata, fissata ai sensi dell’art. 127 cod. proc. pen., previo avviso alle medesime parti (Sez. 6, n. 45889 del 08/10/2019, Tenneriello, Rv. 277387); conseguendone che non è quindi possibile procedere alla revoca de plano, ovvero senza udienza, ma neppure è possibile disporla in una udienza fissata per una diversa finalità, senza che l’udienza sia stata preceduta da un avviso che consenta alle parti di partecipare al contraddittorio con cognizione di causa in merito alla specifica questione della ricorrenza dei presupposti per la revoca.
Nell’enunciare tale principio si è altresì rilevato che – analogamente a quanto già affermato dalla Corte di legittimità con riferimento ad altri procedimenti camerali fissati per l’adozione di provvedimenti aventi una rilevante efficacia sulla posizione processuale dell’interessato (ad es. in tema di revoca della sospensione condizionale della pena) – si deve ritenere che anche nel procedimento fissato per la revoca della sospensione con messa alla prova ai sensi dell’art. 464 octies cod. proc. pen., sia quindi affetto da nullità generale a regime intermedio ex art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. il provvedimento di revoca se l’avviso di udienza non contiene l’indicazione, sia pure in forma succinta, di tale oggetto del procedimento, per la necessità di assicurare il rispetto del principio del contraddittorio.
Corte di Cassazione Penale sentenza Sez. 4 n. 8388 del 2024