Delitto di omessa assistenza
Il delitto di omessa assistenza, in relazione all’art.189, comma 7, C.d.s., in caso d’incidente stradale incombe esclusivamente sul conducente del veicolo, indipendentemente dal fatto che la persona offesa venga soccorsa da altri soggetti che si trovano nei pressi del luogo dell’incidente.
Ciò in applicazione del principio in base al quale, in caso d’incidente stradale il conducente del veicolo, ai sensi dell’art. 189 C.d.S., ha l’obbligo di fermarsi (ai sensi del comma 6) e di prestare assistenza (ai sensi della comma 7) quando vi sono stati danni alle persone e che tale condotta va tenuta a prescindere dall’intervento di terzi, poiché si tratta di un dovere che grava su chi si trova coinvolto nell’incidente medesimo; né è possibile in tale frangente affidarsi a mere ipotesi di soccorso per l’invocato intervento della polizia o di altre autorità preposte, almeno fino al momento in cui non abbia conseguito l’assoluta certezza dell’avvenuto soccorso (Cass., Sez. 4, n. 8626 del 07/02/2008).
Ne consegue che non può ritenersi venuto meno l’elemento oggettivo del reato in relazione alla circostanza rappresentata dal soccorso prestato alla persona offesa da una persona presente al fatto, atteso che il conducente ha l’obbligo di fermarsi e di prestare a propria volta la dovuta assistenza sino al momento dell’assunzione del relativo obbligo da parte di terzi soggetti tenuti alla medesima.
Quanto alla valutazione dell’elemento soggettivo, nell’alveo del consolidato orientamento della Corte di legittimità secondo cui il dolo tipico dei reati previsti dall’art.189, commi 6 e 7, cod. strada è integrato anche in presenza del dolo eventuale, ravvisabile in capo all’utente della strada il quale, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare in termini di immediatezza la concreta eventualità che dall’incidente sia derivato danno alle persone, non ottemperi all’obbligo di prestare la necessaria assistenza ai feriti.
In pratica, per la punibilità è necessario che ogni componente del fatto tipico (segnatamente il danno alle persone e l’esservi persone ferite, necessitanti di assistenza, oltre alla mancata fermata e alla mancata assistenza medesima) sia conosciuta e voluta dall’agente; a tal fine, è però sufficiente anche il dolo eventuale, che si configura normalmente in relazione all’elemento volitivo, ma che può attenere anche all’elemento intellettivo, quando l’agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso il rischio: ciò significa che, rispetto alla verificazione del danno alle persone eziologicamente collegato all’incidente, è sufficiente che, per le modalità di verificazione di questo e per le complessive circostanze della vicenda, l’agente si rappresenti la probabilità – o anche la semplice possibilità – che dall’incidente sia derivato un danno alle persone e che queste necessitino di assistenza e, pur tuttavia, accettandone il rischio, ometta di fermarsi (Cass., Sez.4, n.6904 del 20/11/2013, dep. 2014.; Sez.4, n.36270 del :24/05/2012.; Sez. 4, n.33294 del 14/05/2008; Sez. 4 n. 54809 del 18/10/2017; Sez. 4, n. 33772 del 15/06/2017; Sez.4, n. 27241 del 16/09/2020).
Corte di Cassazione Penale sentenza Sez. 4 n. 7211 del 2024
