Remissione della querela
Dispositivo dell’art. 152 Codice Penale
Nei reati punibili a querela della persona offesa, la remissione estingue il reato.
La remissione è processuale o extraprocessuale. La remissione extraprocessuale è espressa o tacita. Vi è remissione tacita, quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela.
Vi è altresì remissione tacita:
1) quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all’udienza alla quale è stato citato in qualità di testimone;
2) quando il querelante ha partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo; nondimeno, quando l’esito riparativo comporta l’assunzione da parte dell’imputato di impegni comportamentali, la querela si intende rimessa solo quando gli impegni sono stati rispettati.
La disposizione di cui al terzo comma, numero 1), non si applica quando il querelante è persona incapace per ragioni, anche sopravvenute, di età o di infermità, ovvero persona in condizione di particolare vulnerabilità ai sensi dell’art. 90 quater del c.p.p.. La stessa disposizione non si applica altresì quando la persona che ha proposto querela ha agito nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale su un minore, ovvero di rappresentante legale di una persona minore o incapace, ovvero di persona munita di poteri per proporre querela nell’interesse della persona offesa priva in tutto o in parte di autonomia, ovvero di curatore speciale nominato ai sensi dell’articolo 121.La remissione può intervenire solo prima della condanna, salvi i casi per i quali la legge disponga altrimenti.
La remissione non può essere sottoposta a termini o a condizioni. Nell’atto di remissione può essere fatta rinuncia al diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno.
Difatti:
– la remissione della querela determina l’estinzione del reato, che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice (di merito o di legittimità), purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681 – 01; Sez. 5, n. 19675 del 25/02/2019, Crupi, Rv. 276138 – 01); dunque, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. e non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve dichiararsi l’estinzione del reato per cui si procede ai sensi dell’art. 152 cod. pen.;
– «l’estinzione del reato per remissione di querela travolge le relative statuizioni civili», senza che operi «la previsione dell’art. 578 cod. proc. pen.» poiché «l’obbligo, previsto in detta norma, per il giudice dell’impugnazione, di decidere ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza di condanna concernenti gli interessi civili, è circoscritto ai casi di declaratoria di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione» (Sez. 5, n. 19675/2019, cit., che richiama Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014, Gustinetti, Rv. 259989 – 01; Sez. 5, n. 41316 del 16/04/2013, Tucci, Rv. 257935; Sez. 6, n. 13661 del 06/02/2004, Franceschini, Rv. 229400 – 01; Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti).
Corte di Cassazione Penale sentenza Sez. 7 n. 8844 del 2024
