Giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova
Il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova tra giudice del merito e Suprema Corte di Cassazione
Occorre premettere che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. Si è in particolare osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Cass., Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 – dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201).
Occorre infine rilevare che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di
merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all’esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa.
Nel caso di specie i giudici di merito hanno accertato, con argomentazioni che non appaiono né carenti né illogiche né contraddittorie che la responsabilità del ricorrente in ordine ai reati contestati risultava comprovata in forza della querela sporta da persona offesa, soggetto ritenuto pienamente attendibile, la cui denunzia aveva trovato conferma nel tenore di un messaggio intercorso tra le parti tramite Wastapp, evidenziando, altresì, che detti elementi di prova avevano trovato riscontro tramite le s.i.t. rese da persone informate sui fatti.
A fronte della ricostruzione delle condotte delittuose in esame appare di tutta evidenza che la tesi difensiva del ricorrente – il quale lamenta generici travisamenti, non si confronta con l’intero compendio probatorio emerso a suo carico o per altro verso suggerisce una diversa lettura di taluni dei dati probatori – non è diretta a contestare la logicità dell’impianto argomentativo delineato nella motivazione della decisione impugnata, ma si risolve nella contrapposizione, a fronte del giudizio espresso dai giudici di merito, di una alternativa ricostruzione dei fatti, evidentemente sottratta alla delibazione di questa Suprema Corte in ragione dei limiti posti alla cognizione di legittimità dall’art. 606 cod. proc. pen.
Corte di Cassazione Penale ordinanza Sez. 7 n. 36638 del 2021
