Furti minori

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Dispositivo dell’art. 626 Codice Penale

Si applica la reclusione fino a un anno ovvero la multa fino a euro 206, e il delitto è punibile a querela della persona offesa:

1) se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo l’uso momentaneo, è stata immediatamente restituita;
2) se il fatto è commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un grave ed urgente bisogno;
3) se il fatto consiste nello spigolare, rastrellare o raspollare nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente del raccolto.
Tali disposizioni non si applicano se concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1, 2, 3 e 4 dell’articolo precedente.

Alcune chiarificazioni vanno affermate ai fini dell’esatto inquadramento sistematico della fattispecie tipica di cui all’art. 626, primo comma, n. 1, c.p., in relazione al tipo previsto nell’art. 624 c.p.

Vero è che l'”immediata restituzione” della cosa sottratta, dopo l’uso momentaneo della cosa stessa, rileva nella fattispecie di c.d. furto d’uso, prima ancora che quale elemento obiettivo, quale momento del contenuto intenzionale del soggetto attivo del fatto, “accanto ed oltre” lo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta. Ed è appunto l’intero contenuto volitivo del reo che, almeno inizialmente, nettamente distingue, nel sistema del vigente codice penale, l’ipotesi di c.d. furto d’uso dal tipo di cui all’art. 624 c.p., che qui si denominerà, per esigenze di chiarezza espositiva, furto semplice, ordinario o comune.

Deve, preliminarmente, esser precisato che il furto d’uso non va configurato quale furto semplice (soltanto) ulteriormente caratterizzato ed attenuato dal momentaneo uso e dalla restituzione, immediatamente dopo l’uso, della cosa sottratta. Quand’anche non s’accolga la peraltro convincente tesi, autorevolmente proposta, della sostanziale e strutturale autonomia, rispetto al furto comune, della fattispecie tipica di furto d’uso, certo è che, dall’interpretazione sistematica dell’art. 626, primo comma, n. 1, c.p., s’evince che o già al momento della sottrazione della cosa mobile altrui esiste, nel reo, oltre allo scopo di far (soltanto) uso momentaneo della cosa che si sta sottraendo, anche l’intenzione di restituire la cosa stessa immediatamente dopo l’uso, ed in tal caso è applicabile (a parte, un attimo, i problemi relativi all’effettiva restituzione della cosa, dei quali ci si occuperà oltre) la disciplina prevista per il furto d’uso; oppure tale intenzione specificamente relativa alla restituzione della cosa (si ribadisce: già nel momento dell’impossessamento) non esiste, ed in questo secondo caso è applicabile la disciplina prevista per il furto comune.

È, infatti, la presenza nel reo della specifica intenzione di restituire la cosa immediatamente dopo l’uso momentaneo (oltre, s’intende agli altri requisiti essenziali) che caratterizza, in relazione al furto comune, e sin dall’origine, il furto d’uso. Quest’ultimo non nasce come furto semplice, solo successivamente “trasformato“, a seguito dell’uso momentaneo e della restituzione della cosa sottratta, in furto d’uso, bensì, e sin dall’origine, si manifesta per il particolare, caratteristico contenuto intenzionale del reo, consistente nello scopo di far uso momentaneo della cosa sottratta ed insieme nell’intenzione di restituire quest’ultima immediatamente dopo l’uso.

Alla tesi secondo la quale, nello scopo di far uso momentaneo della cosa sottratta, sarebbe necessariamente implicita l’intenzione di restituire la medesima, è stato giustamente obiettato che non sempre (così, ad es., nell’ipotesi di esistenza, nel reo, di tale scopo e dell’intenzione di abbandonare, poi, la cosa) è necessariamente implicita, nello scopo dell’uso momentaneo, anche l’intenzione d’immediatamente restituire la cosa sottratta. Senonché, appunto l’esempio proposto (presenza nel reo, al momento della sottrazione, dello scopo di far uso momentaneo della cosa sottratta ed insieme dell’intenzione d’abbandonare la cosa stessa dopo l’uso) rende evidente la volontà del soggetto attivo del fatto, fin dall’inizio, d’appropriarsi della cosa sottratta, ossia d’agire con animus domini. Insomma: se al momento della sottrazione c’è, nel soggetto attivo, oltre allo scopo di far uso momentaneo della cosa sottratta, anche l’intenzione di restituire la cosa stessa immediatamente dopo l’uso, si realizza, almeno inizialmente (salve le successive vicende relative a mutamenti volitivi) l’ipotesi del furto d’uso; se, invece, l’intenzione, nel reo, d’immediata restituzione della cosa non c’è, si realizza, sempre ab initio, l’ipotesi del furto comune. Il furto d’uso è alternativo al furto semplice: o si verifica, in concreto, almeno ab initio, un’ipotesi di furto d’uso (in presenza dell’intenzione di restituire, dopo l’uso momentaneo, la cosa sottratta) oppure, in alternativa, con l’ovvia conseguente esclusione di detta ipotesi, si attua (in mancanza di tale intenzione ed in presenza, s’intende, di tutti gli altri requisiti di cui agli artt. 624, 42 e segg. c.p.) un’ipotesi di furto semplice.

Ad avviso della giurisprudenza, è appunto dall’inserimento, nel sistema, della fattispecie di furto d’uso (che non esisteva nel codice penale Zanardelli) che risulta particolarmente caratterizzato anche il dolo specifico del furto semplice, se di dolo specifico si tratta: se l’intenzione d’immediatamente restituire dopo l’uso momentaneo la cosa sottratta caratterizza il furto d’uso, l’intenzione di non restituire la stessa cosa (anche dopo un eventuale uso momentaneo) ossia di spossessare definitivamente gli aventi diritto, caratterizza il furto ordinario. Ma, anche quando, con una parte della giurisprudenza, queste, peraltro sicure, conclusioni, desunte dall’interpretazione sistematica degli artt. 624 e segg. c.p., non venissero condivise, non si potrebbe disconoscere, almeno in ordine al furto d’uso, la necessità dell'”ulteriore” positiva intenzione (al momento della sottrazione) d’immediatamente restituire, dopo l’uso momentaneo, la cosa sottratta.

A conferma vale ricordare, in materia, i lavori preparatori; ed in particolare la Relazione ministeriale sui libri II e III del progetto (Lavori preparatori del codice penale, vol. V, parte II, n. 741) ove espressamente si legge: “…. si risponderà di furto semplice… sia quando siasi sottratta la cosa allo scopo di usarla e poi di restituirla, ed in effetti non siasi restituita sia quando, pur di fronte ad una avverata restituzione, non sia provato che la sottrazione fu commessa con lo scopo di restituire. Potrà in quest’ultima ipotesi concedersi la diminuente di pena per la circostanza della restituzione del tolto“. Non c’è dubbio, dunque, che la sottrazione e l’impossessamento, perché si abbia furto d’uso, devono avvenire con l’intenzione d’immediatamente restituire, subito dopo l’uso momentaneo, la cosa sottratta.

Da quanto osservato s’evince non soltanto che, prima ancora che sul piano obiettivo, la restituzione opera quale iniziale, “ulteriore” contenuto intenzionale caratterizzante il furto d’uso ma anche che soltanto un mutamento, intervenuto successivamente alla sottrazione, del predetto contenuto intenzionale può porre problemi relativi all’applicabilità della disciplina prevista per il furto ordinario; a meno che, come si preciserà in seguito, non s’intenda illegittimamente escludere dalla comprensione dell’art. 626, primo comma, n. 1, c.p., l’ipotesi della mancata restituzione dovuta a caso fortuito o forza maggiore della cosa sottratta.

Le osservazioni che precedono, desunte soltanto dall’interpretazione sistematica degli artt. 624 e 626, primo comma, n. 1, c.p., valgono, a fortiori, per quelle legislazioni nelle quali, non essendo attribuito, sul piano oggettivo, alcun rilievo all’effettiva restituzione della cosa sottratta, fondano il furto d’uso unicamente su elementi subiettivi tipici e, in particolare, sull’intenzione di restituire la cosa sottratta. Il paragrafo 248- b, 1 del codice penale della Repubblica federale tedesca, infatti, prevede, in mancanza d’una disposizione generale sul furto d’uso, la fattispecie d’uso di veicoli a motore o di biciclette contro la volontà del proprietario: e la dottrina tedesca non dubita della necessità, per l’applicabilità del precitato paragrafo, dell’intenzione nel reo, al momento dell’impossessamento, di restituire all’avente diritto la cosa sottratta; e così anche per la non punibilità dell’uso di cose altrui diverse dagli autoveicoli e biciclette. La dottrina tedesca, dopo aver sottolineato che il soggetto attivo del fatto deve calcolare, con un certo grado di sicurezza, la possibilità di restituire la cosa sottratta, sostiene, peraltro, che già il dubbio in ordine alla predetta restituzione comporta l’applicabilità della norma sul furto comune.

Interessante è, fra le altre, anche la normativa dei Paesi di lingua inglese, a cominciare dalla stessa Inghilterra: descrivendosi (nella section 1 (1) del Theft Act del 1968, modificato nel 1978) il furto comune come “l’appropriarsi disonestamente di una cosa altrui con l’intenzione di privare l’altro permanentemente di tale cosa“, è agevole da un canto sottolineare che, se è provata tale intenzione specifica, al momento della sottrazione, si applicano senz’altro le norme sul furto comune (anche se il soggetto attivo del reato di lì a poco, per qualsiasi motivo, restituisca la cosa sottratta) e d’altro canto concludere che a colui che s’impossessa temporaneamente d’una cosa con l’intenzione di restituirla, ove diventi impossibile l’effettiva restituzione (salvo che l’impossibilità di quest’ultima derivi da un comportamento doloso del reo) non è applicabile la disciplina del furto comune, mancando, appunto, nell’autore del fatto, l’intenzione specifica di privare permanentemente della cosa sottratta l’avente diritto. Né va dimenticato che negli Stati Uniti d’America si son verificati “casi” giurisprudenziali nei quali è stato espressamente negata l’applicabilità della norma sul furto comune allorché, come nell’ipotesi che ci occupa, viene sottratta un’auto per restituirla, dopo breve uso, all’avente diritto e successivamente diviene impossibile la restituzione per un guasto alla macchina.

La restituzione assume un particolare rilievo, sul piano obiettivo, nella legislazione italiana: questa, infatti, a differenza di altre legislazioni, non soltanto prevede una fattispecie tipica generale (ossia applicabile alla sottrazione di qualunque genere di cose mobili) di furto d’uso ma richiede, per l’integrazione della medesima, l’effettiva restituzione della cosa sottratta. Non interessano, in questo momento, le motivazioni delle scelte operate dall’art. 626, primo comma, n. 1, c.p.: potrà anche esser stata la necessità d’individuare un elemento valido a provare, in maniera inconfutabile, l’iniziale intenzione, nel reo, di restituire la cosa sottratta (contro gli artifici difensivi in ordine alla prova di tale intenzione) ad indurre il legislatore a richiedere, per l’integrazione del furto d’uso, l’effettiva restituzione della cosa sottratta. Certo è che, come risulta anche dal citato passo della Relazione ministeriale al vigente codice penale, si risponde di furto comune (e non di furto d’uso) anche quando, pur essendosi sottratta la cosa altrui con lo scopo di momentaneamente usarla e, subito dopo, di restituirla al legittimo detentore, la stessa cosa non sia stata (salvo quanto si osserverà di qui a poco) effettivamente restituita.

Difficile è l’inquadramento, nel sistema, del requisito obiettivo del quale si sta discutendo, e tenace è la tentazione, nella quale cade anche il giudice a quo, d’allargare, “in avanti“, il fatto di furto d’uso, ritenendolo perfezionato soltanto nel momento dell’avverata restituzione della cosa sottratta e, così, di ravvisare, nell’ipotesi di sottrazione ed uso momentaneo della cosa, con conseguenti atti diretti a restituirla interrotti in itinere, tentativo di furto d’uso e non furto d’uso consumato: sembra, infatti, a prima vista, agevole argomentare che, se la pena prevista per il furto d’uso scatta nel momento dell’avvenuta restituzione, questa ultima (rappresentando, peraltro, la realizzazione “finale” della volontà del reo) costituisce l’evento della fattispecie di furto d’uso e, pertanto, come nella specie all’esame del giudice a quo, gli atti idonei, realizzati dopo la sottrazione e l’uso momentaneo della cosa sottratta, diretti a restituire la medesima interrotti in itinere integrano tentativo di furto d’uso.

Senonché, va intanto preliminarmente ribadito che, in caso di volontaria mancata restituzione della cosa sottratta, non può che esservi stato, nel soggetto attivo del fatto, un mutamento volitivo, se è vero che, nel momento della sottrazione, lo stesso soggetto ha nutrito l’intenzione di restituire la cosa e che solo successivamente, “mutando d’avviso”, ha deciso di spossessare definitivamente l’avente diritto.

Ma, quel che più conta, la restituzione non può costituire l’evento del delitto di furto d’uso, giacché essa, a differenza della sottrazione (ed eventualmente dell’uso momentaneo) non è “negativamente valutata” dal legislatore. L’art. 626, primo comma, n. 1, c.p. si dirige al privato, in questi termini: “Non impossessarti, sottraendola a chi la detiene, della cosa mobile altrui, neppure con lo scopo d’un uso momentaneo della cosa stessa; ove ti fossi impossessato della medesima con l’intenzione di restituirla e l’avessi momentaneamente usata, restituiscila immediatamente“. Nel furto d’uso, la restituzione non soltanto non viola alcun divieto normativo ma realizza una condotta positivamente valutata dal legislatore.

La restituzione non può, dunque, costituire evento del delitto di furto d’uso: è, invece, la mancata restituzione, negativamente valutata dal legislatore, a far divenire applicabili le più gravi sanzioni previste per il furto ordinario. Tale mancata restituzione, esaminata, come si osserverà fra poco, alla stregua dei principi generali, costituisce un dato esclusivamente obiettivo, che necessita, secondo la vigente Costituzione, d’essere integrata dai correlativi requisiti subiettivi: in carenza di questi ultimi, la mancata restituzione della cosa non può esser addebitata al soggetto agente.

La distinzione tra fatto e fattispecie vale ad inquadrare il tema: il fatto di furto d’uso comprende tutti gli estremi che integrano l’oggetto del divieto normativo e s’estende fino al momento della restituzione, compreso, pertanto, anche il divieto d’uso momentaneo (ed inclusi anche gli estremi subiettivi). Poiché non può denominarsi dolo l’intenzione di realizzare una condotta positivamente valutata dal legislatore (la restituzione della cosa sottratta) non può includersi nel dolo specifico anche l’intenzione di tale restituzione: la stessa intenzione – si ripete – deve, peraltro, esistere (ed esser rigorosamente provata) insieme al dolo generico ed allo scopo d’uso momentaneo della cosa perché siano, in concreto, integrati, nel momento dell’impossessamento, tutti gli estremi subiettivi del furto d’uso.

La restituzione della cosa sottratta costituisce, dunque, condotta susseguente, che fa parte della fattispecie di furto d’uso in senso ampio, fattispecie che include il fatto (integrato, come si è detto, da tutti gli estremi violativi del divieto normativo) e la predetta condotta susseguente: caratteristica peculiare della fattispecie di furto d’uso è che, mentre solitamente la condotta susseguente costituisce realizzazione d’un mutamento di volontà del soggetto attivo del fatto ed ha come effetto, di regola, l’estinzione del reato, la restituzione della cosa sottratta realizza, invece, l’iniziale intenzione del reo ed ha, insieme agli altri elementi del furto d’uso, l’effetto d’attenuare la pena e di condizionare la perseguibilità (a querela) del reato.

Da ciò discende che, pur essendo configurabile il tentativo di furto d’uso, la sottrazione e l’impossessamento segnano il momento oltre il quale tale tentativo non può più esser integrato. È l’impossessamento della cosa l’evento consumativo del furto d’uso. Anche l’uso momentaneo (che si potrebbe inquadrare, quale condotta di mantenimento, in un sia pur breve stato di perdurante consumazione, inclusa, sempre, tale condotta, in quanto normativamente vietata, nel fatto di furto d’uso) perde i caratteri dell’essenzialità: ove il reo, impossessatosi della cosa altrui con lo scopo d’usarla momentaneamente, rinunciasse ad usarla e, subito dopo la sottrazione, la restituisse all’avente diritto, ugualmente si configurerebbe un’ipotesi di furto d’uso consumato: in tal caso lo stato di “perdurante” consumazione si ridurrebbe a brevissimo tempo.

CORTE COSTITUZIONALE sentenza 30 novembre -13 dicembre 1988, n. 1085

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