Assoluta passività della donna
Reato di Violenza sessuale
Nel caso di specie secondo la dinamica dei fatti, l’imputato e la persona offesa, che non si conoscevano, si incontrano il giorno dei fatti; si siedono a parlare in una panchina; decidono di pranzare insieme e prima di incamminarsi l’imputato chiede alla persona offesa di accompagnarlo in un bagno chimico, ove la donna lo accompagna (l’imputato si muove sulle stampelle, essendogli stata recisa una gamba); lì la donna subisce un rapporto anale, orale e vaginale.
Il giudice di prime cure, cui si richiama il giudice di appello, ha chiarito che la condotta per la quale l’imputato è stato dichiarato responsabile si caratterizza per l’uso della violenza e per l’abuso delle condizioni di inferiorità psichica della persona offesa e, dopo aver descritto i rapporti sessuali, nel fare riferimento all’elemento psicologico del dolo, ha evidenziato che gli atti sessuali sono stati posti in essere in assenza di manifestazione di consenso, elemento questo richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, in quanto la ragazza non sono non aveva mai manifestato il proprio consenso, ma era stata “sopraffatta dall’irruenza e prepotenza” dell’imputato, che, senza darle modo e tempo per reagire, l’ha sottomessa fisicamente, costringendola a subire gli atti sessuali.
Non può ritenersi che lo “stato di tanatosi” in cui versava la vittima al momento del rapporto sessuale – così come indicato dal giudice di appello facendo ricorso ad una terminologia propria degli animali (che per un riflesso caratteristico e autoconservativo si fingono morti per non attirare l’attenzione dei predatori) ed utilizzato, nel contesto, per descrivere una condizione di assoluta passività della donna – si ponga in contrasto con la costrizione esercitata dall’imputato, trattandosi di due atteggiamenti riferiti rispettivamente alla vittima e all’imputato, il primo dei quali, lungi dall’essere manifestazione di un comportamento collaborativo è esso stesso conseguenza evidente di una condotta violenta subita contro la propria volontà.
In ordine alla sussistenza dell’elemento psicologico del dolo secondo i principi espressi dalla Corte di legittimità che, con indirizzo costante ed uniforme, ha affermato che integra l’elemento oggettivo del reato di violenza sessuale non soltanto la condotta invasiva della sfera della libertà ed integrità sessuale altrui realizzata in presenza di una manifestazione di dissenso della vittima, ma anche quella posta in essere in assenza del consenso, non espresso neppure in forma tacita, della persona offesa, come nel caso in cui la stessa non abbia consapevolezza della materialità degli atti compiuti sulla sua persona (tra le tante, Sez. 3, n. 22127 del 23/06/2016, dep. 2017, S, Rv. 270500-01; in termini conformi anche Sez. 3, n. 2400 del 05/10/2017, dep. 2018, S. Rv. 272074-01); che il dissenso della vittima costituisce un requisito implicito della fattispecie e, pertanto, il dubbio sulla sua sussistenza investe la configurabilità del fatto – reato e non la verifica della presenza di una causa di giustificazione (Sez. 3, n. 52835 del 19/06/2018); che, ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di violenza sessuale, è sufficiente che l’agente abbia la consapevolezza del fatto che non sia stato chiaramente manifestato il consenso da parte del soggetto passivo al compimento degli atti sessuali a suo carico; ne consegue che è irrilevante l’eventuale errore sull’espressione del dissenso anche ove questo non sia stato esplicitato, potendo semmai fondarsi il dubbio sulla ricorrenza di un valido elemento soggettivo solamente nel caso in cui l’errore si fondi sul contenuto espressivo, in ipotesi equivoco, di precise e positive manifestazioni di volontà promananti dalla parte offesa. (Sez. 3, n. 49597 del 09/03/2016) e che la stessa esimente putativa del consenso dell’avente diritto non è configurabile nel delitto di violenza sessuale, in quanto la mancanza del consenso costituisce requisito esplicito della fattispecie e l’errore sul dissenso si sostanzia, pertanto, in un errore inescusabile sulla legge penale (Sez. 3, n. 2400 del 05/10/2017, dep 2018, S., Rv. 272074-01).
Corte di Cassazione, Sezione III Penale, sentenza del 22/11/2024, n. 42821
