Tempestività della richiesta di sospensione del processo per la messa alla prova
Quando può essere ritenuta tempestiva o intempestiva la richiesta di sospensione del processo, per la messa alla prova, avanzata dal difensore e procuratore speciale dell’imputato, a seguito del mutamento della composizione del collegio giudicante?
Il tema dedotto è quello della tempestività dell’esercizio di una facoltà processuale riconosciuta dall’ordinamento solo se praticata entro termini previsti a pena di decadenza.
Si affrontano, nella tenzone processuale, due opposte esegesi del limite previsto a pena di decadenza dall’art. 464 bis, comma 2, cod. proc. pen., il cui testo così disponeva nella formulazione vigente al tempo del giudizio di primo grado: “La richiesta può essere proposta, …, fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado …“.
Secondo una prima opzione ermeneutica (Sez. 4, n. 25081 del 23/04/2024, De Feo, Rv. 286499), in caso di ripetute dichiarazioni di apertura del dibattimento, conseguenti al mutamento della composizione dell’organo giudicante, la richiesta deve ritenersi preclusa dalla dichiarazione di apertura già adottata per la prima volta dal Tribunale diversamente composto.
Tale esegesi non è condivisa dal Collegio, giacché prende in considerazione il solo testo letterale dell’art. 464 bis, comma 2, del codice di rito, senza porre il testo a confronto con quanto prevede (ad es.) il comma 1 dell’art. 491, che in tema di questioni preliminari esplicita l’indicazione del momento preclusivo alla prima volta della verifica della costituzione delle parti.
Secondo un diverso indirizzo (Sez. 2, n. 44021 del 19/09/2023, Tribunale di Matera, Rv. 285241), viceversa, il termine preclusivo svolge la sua opera di sbarramento solo con riguardo alle questioni preliminari, quale quella sulla competenza.
Orbene, nell’affrontare l’esame della disposizione processuale preclusiva non può che farsi riferimento a quanto affermato (due volte in un ventennio) dalle Sezioni unite della Corte (sent. n. 41736 del 30/05/2019, Bajrami, Rv. 276754 – 2, in motivazione pag. 11, in continuità, sul punto, con Sez. U, n. 2 del 15/01/1999, Iannasso, Rv. 212325, in motivazione, sub 1), che hanno analiticamente ripercorso ed analizzato proprio la questione relativa alle implicazioni processuali della modifica del collegio giudicante e, in particolare, della “regressione” del processo ad una fase antecedente l’apertura del dibattimento.
Con le citate decisioni, la Corte ha avuto modo di chiarire che “… a seguito del mutamento della composizione del collegio giudicante, il procedimento regredisce nella fase degli atti preliminari al dibattimento (che precede la nuova dichiarazione di apertura del dibattimento ex art. 492 cod. proc. pen.)” specificando, ulteriormente, che “… pertanto – ferma restando l’improponibilità di questioni preliminari in precedenza non sollevate (a norma dell’art. 491, comma 1, infatti, le questioni preliminari «sono precluse se non sono proposte subito dopo compiuto per la prima volta l’accertamento della costituzione delle parti») – il giudice, nella composizione sopravvenuta, ha il potere di valutare ex novo le questioni tempestivamente proposte dalle parti e decise dal giudice diversamente composto (sul punto, v. anche Sez. 6, n. 3746 del 24/11/1998, dep. 1999, De Mita, Rv. 213343, e Sez. 1, n. 36032 del 05/07/2018, Conti, Rv. 274382, entrambe in tema di competenza per territorio)“.
Corte di Cassazione Penale Sez. 2, sentenza n. 1792 del 2025
