Bene giuridico protetto dal reato di furto
Occorre prendere le mosse da quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con riguardo alla individuazione del bene giuridico protetto dal reato di furto.
Esso è costituito non solo dalla proprietà e dai diritti reali e personali di godimento, ma anche dal possesso, inteso come detenzione qualificata, ovvero autonoma relazione di fatto con la cosa, che implica il potere di utilizzarla, gestirla o disporne. Tale relazione di fatto con il bene non ne richiede necessariamente la diretta, fisica disponibilità e si può configurare anche in assenza di un titolo giuridico. Ne discende che, in caso di furto di una cosa esistente in un esercizio commerciale, persona offesa legittimata alla proposizione della querela è anche il responsabile dell’esercizio stesso, quando abbia l’autonomo potere di custodire, gestire, alienare la merce.
In conseguenza, è stata ritenuta rituale la querela proposta dal responsabile di un grande esercizio commerciale in relazione alla sottrazione di merce esposta per la vendita (cfr. Sez. U. n. 40354 del 18/7/2013, Sciuscio, Rv. 255975).
Sulla base dello stesso percorso argomentativo, e già prima dell’intervento delle Sezioni Unite, la Corte di cassazione aveva ritenuto valida la querela presentata dal commesso (Sez. 4, n. 37932 del 28/09/2010, Klimczuk, Rv. 248451; principio ripreso, successivamente, da Sez. 4, n. 2309 del 16/12/2022, dep. 2023, Melis, non mass.).
Sempre in applicazione di tali principi, la giurisprudenza successiva ha poi chiarito che pure il responsabile della sicurezza è legittimato a proporre querela, anche quando non sia munito dei poteri di rappresentanza del proprietario, in quanto titolare della detenzione qualificata della cosa in custodia, che è compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice (Sez. 2, n. 38255 del 11/09/2024, Di Gaetano, non mass.; Sez. 5 n. 3736 del 4/12/2018, dep. 2019, Lafleur, Rv. 275342).
Parimenti, deve ritenersi legittimato il custode di uno stabilimento, in quanto titolare di una posizione di detenzione materiale qualificata della cosa (Sez. 5 in. 55025 del 26/9/2016, Mocanu, Rv. 268906); così pure la cassiera, anche se sprovvista dei poteri di rappresentanza del proprietario (Sez. 4, n. 7193 del 20/12/2023, dep. 2024, Rv. 285824 – 01), o il capo reparto di un supermercato, ove sia titolare di una posizione di detenzione qualificata del bene, che ne comporti l’autonomo potere di custodia, gestione ed alienazione (Sez. 5, n. 11968 del 30/1/2018, Piricò, Rv. 272696).
In altri termini, ciò che costituisce in capo a tali soggetti il diritto a proporre la querela è la relazione qualificata degli stessi rispetto ai beni posti in vendita, nei termini sopra chiariti: tali soggetti, infatti, subiscono un pregiudizio, meritevole di tutela, proprio dalla sottrazione del bene loro affidato.
Pertanto, va ribadito il principio per il quale il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà e nel possesso, ma anche nei diritti personali o di godimento, con la conseguenza che il titolare di una detenzione qualificata sui beni è legittimato a proporre querela.
Corte di Cassazione Penale Sez. 4 sentenza n. 998 del 2025
