Testimonianza della persona offesa, vittima di reati sessuali
La giurisprudenza di legittimità ha ormai da tempo delineato le coordinate di valutazione della testimonianza della persona offesa, ripetutamente affermando che la deposizione della persona offesa si configura, nel vigente ordinamento processuale, come “prova piena“, legittimamente posta da sola a fondamento dell’affermazione di responsabilità, come tale dunque non necessitante di alcun elemento di riscontro.
Con riferimento specifico allo statuto dichiarativo della vittima di reati sessuali, la giurisprudenza di legittimità ha sempre ribadito la necessità di riservare una spiccata attenzione, da parte del giudice, ai racconti della persona offesa, vagliandone scrupolosamente la credibilità soggettiva e l’attendibilità intrinseca del narrato, in modo più penetrante e rigoroso rispetto alle dichiarazioni rese da qualsiasi testimone, in specie quando vi sia stata la costituzione di parte civile e, dunque, l’astratta possibilità di uno specifico interesse al riconoscimento della responsabilità dell’imputato (Cass., Sez. 5, ri. 21135, del 26/03/2019, S., Rv. 275312; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104; Sez. 5, n. 1666 del 8/07/2014, dep. 2015, Pirajno e altro, Rv. 61730; Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte ed altri, Rv. 253214).
Per chiarire il perimetro del sindacato riservato alla Corte di legittimità, va ricordato, quale principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità, che la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato è una questione di fatto, la quale ha la propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice di merito, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo id quod plerumque accidit, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola genere le priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n.10153 del 11/02/2020, C, Rv. 278609; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362).
Corte di Cassazione Sez. III penale, sentenza del 13/01/2025, n. 1219
