Evento di danno del reato di atti persecutori
La sussistenza dell’evento di danno del reato di atti persecutori viene individuato nello stato d’ansia generato alla vittima della condotta reiterata accertata, nonché nel cambio di abitudini di vita della persone offese.
Sul punto, si osserva che l’evento del reato di cui all’art. 612-bis cod. pen. deve essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso, anche se può manifestarsi solo a seguito della consumazione dell’ennesimo atto, in quanto dalla reiterazione delle condotte deriva, nella vittima, un progressivo accumulo di disagio che, solo alla fine della sequenza, degenera in uno stato di prostrazione psicologica, in grado di manifestarsi in una delle forme previste dalla norma incriminatrice (ex multis, Sez. 5, n. 51718 del 05/11/2014, T., Rv. 262636).
La fattispecie di cui all’art. 612-bis cod. pen., infatti, è caratterizzata da una serie di condotte (anche solo in numero di due, Sez. 5, n. 33842 del 3/04/2018, P., Rv. 273622; Sez. 5, n. 46331 del 3/06/2013, D.V., Rv.257560; Sez. 5, n. 6417 del 21/01/2010, Rv. 245881) le quali rinvengono la rafie dell’antigiuridicità penale nella reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice la quale prevede, anche ai fini della configurazione degli atti persecutori, la consumazione anche di uno solo degli eventi alternativamente dalla stessa contemplati (Sez. 5, n. 38306 del 13/06/2013, C, Rv. 267954, Sez. 5, n. 43085 del 24/09/2015, Rv. 265231) consistenti nell’alterazione delle proprie abitudini di vita o nel perdurante stato di ansia o di paura o, infine, nel fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto.
Del resto, è noto che il criterio distintivo tra il reato di atti persecutori e quello di cui all’art. 660 cod. pen. consiste proprio nel diverso atteggiarsi delle conseguenze della condotta che, in entrambi i casi, può estrinsecarsi in varie forme di molestie. Sicché, si configura il delitto di cui all’art. 612-bis cod. pen. solo qualora le condotte molestatrici siano idonee a cagionare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia ovvero l’alterazione delle proprie abitudini di vita, mentre sussiste il reato di cui all’art.660 cod. pen. ove le molestie si limitino ad infastidire la vittima del reato (Sez. 6, n. 23375 del 10/07/2020, M., Rv. 279601).
Infine, va rilevato che, in tema di atti persecutori, la prova dell’evento del delitto, in riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura, deve essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall’agente ed anche da quest’ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l’evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata (Sez. 5, n. 17795 del 02/03/2017, S., Rv. 269621).
Invero, su tale punto, la Corte di legittimità ha avuto modo di affermare che persino la reciprocità dei comportamenti molesti non esclude la configurabilità del delitto di atti persecutori. Ma in tali ipotesi, incombe sul giudice un più accurato onere di motivazione in ordine alla sussistenza dell’evento di danno, ossia dello stato d’ansia o di paura della presunta persona offesa, del suo effettivo timore per l’incolumità propria o di persone ad essa vicine o della necessità del mutamento delle abitudini di vita (Sez. 5, n. 42643 del 24/06/2021, A., Rv. 282170).
Corte di Cassazione penale, sez. I, sentenza 29.09.2023, n. 39675
