Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti
Gli elementi qualificanti dell’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope sono costituiti dall’accordo di almeno tre persone avente a oggetto un programma criminoso nel settore degli stupefacenti, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali messi da ciascuno a stabilmente a disposizione del gruppo, unitamente ad una struttura sia pure rudimentale, costituita da risorse umane e mezzi adeguati per una credibile attuazione del programma associativo (ex multis Sez. 6, n. 7387 del 3/12/2013 – dep. 2014, Pompei, Rv. 258796), e secondo gli elementi costituitivi dell’art. 74 d.P.R. 309/1990.
Ne deriva che secondo il consolidato principio espresso dalla Corte di legittimità l’elemento differenziale tra la fattispecie associativa di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e quella del concorso di persone nel reato prevista agli artt. 110 cod. pen. e 73 del citato d.P.R. risiede nell’elemento organizzativo, in quanto la condotta punibile a titolo di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non può ridursi ad un semplice accordo delle volontà, consistendo in un quid pluris che si sostanzia nella predisposizione di mezzi concretamente finalizzati alla commissione di delitti e in un contributo effettivo da parte dei singoli per il raggiungimento dello scopo illecito (fra molte, Sez. 4, n. 27517 del 12/04/2024, Deda Zef, Rv. 286738 – 01; Sez. 6, n. 27433 del 10/01/2017, Avellino, Rv. 270396 – 01) e che la costituzione dell’associazione non coincide con l’accordo dei compartecipi, ma con quello della nascita di un’organizzazione permanente, frutto del concerto di intenti e di azione tra gli associati.
La configurabilità del reato associativo, anche nel sodalizio di natura prevalentemente familiare è compatibile con gli elementi costituitivi dell’art. 74 d.P.R. 309/1990.
Da ultimo è appena il caso di evidenziare come l’esistenza della consorteria non è esclusa ove la stessa sia imperniata per lo più intorno a membri della stessa famiglia, atteso che, al contrario, i rapporti parentali o coniugali, sommandosi al vincolo associativo, rendono quest’ultimo ancora più pericoloso (Sez. 2, n. 2159 del 24/11/2023, dep. 2024, Casamonica, Rv. 285908 – 03; Sez. 2, n. 49007 del 16/09/2014, Iussi, Rv. 261426 – 01; Sez. 1, n. 35992 del 14/06/2011, De Witt, Rv. 250773 – 01).
Corte di Cassazione Penale Sez. 1 sentenza n. 31815 del 2025
