Divieto degli atti d’emulazione
Il divieto degli atti d’emulazione di cui all’art. 833 cod. civ., impedisce al proprietario di ‹‹fare atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri››. La giurisprudenza della Corte di legittimità spiega l’atto d’emulazione come comportamento che il proprietario, in quanto tale ed in connessione alle facoltà che a detto titolo gli spettano, pone in essere senza ritrarne alcun apprezzabile vantaggio, quanto meno in termini di risparmio di spesa, e spinto unicamente dall’animus nocendi.
In sostanza, deve trattarsi di attività non corrispondente a quelle espressamente previste dalla legge come rientranti fra i poteri del proprietario, né sorretta da alcuna giustificazione di natura utilitaristica dal punto di vista economico e sociale (ex multis, Cass. Sez. Unite 16 maggio 1983, n. 3359). In tale prospettiva, l’atto emulativo è valutato negativamente dall’ordinamento giacché si pone del tutto all’esterno della relazione tipica di interesse corrente tra proprietario e bene giuridico.
Così anche ad intendere l’art. 833 cod. civ., in parallelo agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., quale espressione di un più generale principio ordinamentale di divieto di abuso del diritto.
Allorché si invoca un controllo giudiziale sull’esercizio asociale della proprietà, lo si fa con riguardo a quei concreti comportamenti proprietari di esercizio attivo dei poteri di utilizzazione del bene, che sacrificano le ragioni dei terzi e che vengono valutati secondo i canoni della responsabilità civile.
Corte di Cassazione S.U. sentenza n. 23093, del 11/08/2025

