Consoli stranieri in Italia
Le funzioni dei Consoli stranieri in Italia sono regolate dalla Convenzione di Vienna del 1963, entrata internazionalmente in vigore il 19 marzo,1967 e ratificata dall’Italia con Legge n. 804 del 9 agosto 1967. Tra le funzioni consolari, che possono essere esercitate anche dalle Missioni diplomatiche, riassunte dall’art. 5 , vi sono quelle «di notaio e ufficiale di stato civile nonché altre a carattere amministrativo dello Stato d’invio, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti dello Stato di residenza».
La legge 71/2011 disciplina, invece, la funzione dei nostri Uffici consolari , prevedendo (art.28) che essi esercitino anche funzioni notarili e di volontaria giurisdizione «nei confronti dei cittadini, attenendosi alla legislazione nazionale». All’art.33, la legge n. 71 così recita: «Tutela, curatela, amministrazione di sostegno 1. Il capo dell’ufficio consolare esercita nei confronti dei cittadini minorenni, interdetti, emancipati, inabilitati e sottoposti ad amministrazione di sostegno, residenti nella circoscrizione, le funzioni ed i poteri, in materia di tutela, di curatela, di assistenza pubblica e privata, che le leggi dello stato attribuiscono al giudice tutelare…Essi cessano dall’ufficio dal giorno in cui é loro notificata la nomina, rispettivamente, di un nuovo tutore, protutore, curatore o curatore speciale, amministratore di sostegno, tanto se la sostituzione è decisa dal capo dell’ufficio consolare quanto se, in caso di rientro del minore o incapace in Italia, essa è decisa dalla competente autorità nazionale. A tale fine, è considerata competente l’autorità giudiziaria del luogo di residenza del minore o dell’ incapace». Orbene, attraverso l’istituzione consolare, alcuni organi statali sono ammessi nel territorio di un altro Stato per svolgervi una serie di funzioni.
Secondo una dottrina, «il console è all’estero, rispetto ai suoi connazionali, ciò che all’interno sono contemporaneamente il prefetto e il questore, il notaio e l’ufficiale di stato civile, il capitano di porto e il provveditore agli studi».
Indipendentemente dalla fonte normativa che le prevede e ne disciplina l’esercizio, convenzionale o consuetudinaria, le funzioni consolari sono riconducibili quindi a due grandi categorie: quelle attinenti alla protezione dei diritti e degli interessi dei connazionali, nonché alla protezione degli interessi e diritti dello Stato di invio; e quelle di natura amministrativa o giurisdizionale che il console esercita in qualità di organo interno dello Stato di invio, nei riguardi delle persone fisiche e giuridiche legate allo Stato dal vincolo della cittadinanza o della nazionalità (e nei confronti degli stranieri per ciò che riguarda i loro interessi e le loro attività rilevanti per l’ordinamento giuridico dello Stato di invio).
Con il consenso dello Stato territoriale, i consoli possono svolgere attività giurisdizionali, anziché di risoluzione di controversie, di collaborazione all’esercizio della funzione giurisdizionale dello Stato di invio, partecipando o provvedendo direttamente alla formazione di atti da utilizzare nei procedimenti che si svolgono nello Stato di invio.
Le attribuzioni consolari in materia di volontaria giurisdizione non seguono, di regola, il sistema dell’esercizio diretto dei poteri ma sono generalmente limitate alla semplice funzione di «intervento e sollecitazione» presso le autorità locali perché adottino certi provvedimenti in favore dei connazionali, cioè a quella funzione comunemente riconosciuta al console allo scopo di attuare la protezione dei connazionali
Così, ai fini della protezione dei minori e degli incapaci, il console non ha normalmente il potere di provvedere, se del caso direttamente, alla nomina del tutore o del curatore ma ha soltanto il potere di richiedere l’intervento delle autorità locali competenti, eventualmente proponendo la persona da nominare, e salva, in ogni caso, la possibilità di adottare le misure necessarie ed urgenti per la conservazione del patrimonio degli interessati, finché permane l’inerzia delle autorità locali.
La Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari [artt. 5 lett. h), mira a « salvaguardare, nei limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza, gli interessi nei minori e degli incapaci, dipendenti dallo Stato d’invio particolarmente quando è richiesta a loro riguardo la istituzione di una tutela o di una curatela», e ex 37 lett. b) «Se le autorità competenti dello Stato di residenza posseggono le informazioni corrispondenti, esse sono tenute…a notificare senza ritardo al posto consolare competente tutti i casi in cui ci sarebbe da provvedere alla nomina d’un tutore o di un curatore per un dipendente dallo Stato d’invio, minore o incapace. Resta tuttavia riservata l’applicazione delle leggi e dei regolamenti dello Stato di residenza per ciò che concerne la nomina di questo tutore o di questo curatore»] subordina la competenza del console all’atteggiamento della legislazione locale.
Utile è a questo punto il richiamo sia all’art. 23 della convenzione dell’Aja del 1996, sulla competenza in materia di protezione dei minori, che stabilisce la regola secondo cui «le misure adottate dalle autorità di uno Stato contraente sono riconosciute di pieno diritto negli altri Stati contraenti», sia all’art.24, che regolamenta l’azione di accertamento negativo o positivo intrapresa da soggetto portatore di interesse. E l’art. 43 della stessa convenzione chiarisce che «i documenti trasmessi o rilasciati in applicazione della convenzione sono esentati dall’obbligo di legalizzazione o di ogni analoga formalità».
Corte di Cassazione, Sezione Prima civile, sentenza n. 17603, del 20/06/2023
