Diffamazione militare
La diffamazione militare è disciplinata, quanto all’individuazione della fattispecie e delle conseguenze sanzionatorie, dall’art. 227 del codice penale militare di pace di cui al r.d. 20 febbraio 1941, n. 303, e si articola in tre commi così formulati:
Il militare, che, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende la reputazione di altro militare, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare fino a sei mesi.
Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, o è recata per mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione militare da sei mesi a tre anni.
Se l’offesa è recata a un corpo militare, ovvero a un ente amministrativo o giudiziario militare, le pene sono aumentate.
Non sussiste una generalizzata parificazione della fattispecie comune della diffamazione e di quella militare, laddove è ben chiaro, come ricordato da Corte cost., sent. n. 273 del 2009, che la lesione di interessi squisitamente pubblicistici nelle condotte militari giustifica, ad esempio, «l’esclusione della procedibilità a querela della persona offesa per il delitto di diffamazione militare e la sua esclusiva subordinazione alla richiesta del comandante di corpo prevista dall’art. 260 cod. pen. mil. pace», posto che «nei reati militari [è] sempre insita “un’offesa alla disciplina e al servizio, una lesione quindi di un interesse eminentemente pubblico che non tollera subordinazione all’interesse privato caratteristico della querela”: presupposto sulla base del quale “si è preferito attribuire al comandante del corpo, con l’istituto della richiesta” una facoltà di scelta tra l’adozione di provvedimenti di natura disciplinare ed il ricorso all’ordinaria azione penale» (Corte cost., sent. n. 273 del 2009 richiama l’ordinanza n. 410 del 2000, nella quale si citano le sentenze n. 449 del 1991 e n. 42 del 1975, nonché l’ordinanza n. 229 del 1988).
Piuttosto, si osserva che, pur nella maggiore complessità offensiva delle condotte diffamatorie rilevanti per l’ordinamento militare – ciò che ne giustifica il trattamento speciale – e senza dover insistere sui profili di equivalenza ricordati da Corte cost., sent. n. 273 del 2009, viene sempre in gioco un’esigenza di bilanciamento con il valore della libera manifestazione del pensiero che esiste anche nell’ambito dell’ordinamento militare.
Significativamente la Corte europea dei diritti dell’uomo ha avuto modo di chiarire che l’art. 10 della Cedu «non si ferma davanti al cancello delle caserme» («Article 10 does not stop at the gates of army barracks»), precisando ulteriormente che restrizioni e limiti a tale libertà in funzione della salvaguardia degli interessi della disciplina militare e della sicurezza nazionale debbano comunque essere proporzionati e necessari in una società democratica (v. già Corte EDU, Grande Camera, 25 novembre 1997, Grigoriades c. Grecia). Nello stesso senso si segnala Corte EDU, 8 novembre 2022, Ayuso Torres c. Spagna, che, al par. 47, ribadisce che «Article 10 applies to military personnel just as it does to other persons within the jurisdiction of the Contracting States», ferma restando, s’intende, la possibilità di imporre limiti a tutela della sicurezza nazionale e per la difesa dell’ordine pubblico («the State can impose restrictions on the right to freedom of expression accorded to military personnel pursuing legitimate aims such as national security and the defence of public order»).
Si tratta di una consapevolezza che si inserisce nella scia di un risalente, ma attualissimo approfondimento dottrinale che, esaminando le specificità della disciplina militare nella prospettiva ordinamentale e, in particolare, nel rapporto con l’ordinamento giuridico statale, all’indomani dell’entrata in vigore della Costituzione, sottolineava il lento ma necessario processo di assorbimento dell’ordinamento militare in quello statale, del quale finisce per diventare articolazione interna. Tanto impone una costante verifica dei modi attraverso i quali garantire che l’ordinamento delle forze armate si informi allo spirito democratico della Repubblica, ai sensi dell’art. 52, terzo comma, Cost.
Ciò che ha poi evidenti ricadute ordinamentali con la stessa istituzione di una giurisdizione militare come organizzazione statale, le cui decisioni sono sottoposte, per garanzia costituzionale (art. 111, penultimo comma, Cost.), al ricorso per cassazione, derogabile solo per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
E se la citata dottrina sottolineava la centralità dello spirito democratico, che pone a fondamento della convivenza sociale la dignità della persona, deve anche riconoscersi che, già nella prospettiva individuale, la libera manifestazione del pensiero rappresenta un polo del bilanciamento imposto dalla Carta fondamentale.
Ma, accanto a questo profilo squisitamente personale, v’è una dimensione collettiva che attiene al contributo che la discussione pubblica può fornire proprio al processo democratico di costante inquadramento delle forze armate al servizio della Repubblica.
In altri termini, il confronto delle idee, impregiudicate le previsioni che assicurano il rispetto degli ordini gerarchici, assicura un valore aggiunto che arricchisce le prospettive di unità di una comunità, dal momento che, invece di silenziare le tensioni che la percorrono, consente di trovare un diverso punto di equilibrio nella adesione razionale e partecipata alla portata vincolante delle regole. Ed è proprio questo arricchimento alla vita collettiva che appare idoneo a giustificare l’esigenza di calibrare diversamente le sanzioni rispetto a condotte che, pur astrattamente funzionali a tale obiettivo, lo manchino, quando nella tensione dialettica si superino i limiti imposti in ragione del necessario rispetto della reputazione dei soggetti, individuali o collettivi, dell’ordinamento.
In tal modo inteso, il dissenso, al pari del consenso, assume un ruolo fondante della legittimazione di ogni sistema democratico.
Al punto 7.1. del Considerato in diritto di Corte cost., ord. n. 132 del 2020 si legge, appunto, che «La libertà di manifestazione del pensiero costituisce – prima ancora che un diritto proclamato dalla CEDU – un diritto fondamentale riconosciuto come «coessenziale al regime di libertà garantito dalla Costituzione» (sentenza n. 11 del 1968), «pietra angolare dell’ordine democratico» (sentenza n. 84 del 1969), «cardine di democrazia nell’ordinamento generale» (sentenza n. 126 del 1985 e, di recente, sentenza n. 206 del 2019). Né è senza significato che, nella prima sentenza della sua storia, la Corte costituzionale – in risposta a ben trenta ordinanze sollevate da giudici comuni – abbia dichiarato l’illegittimità costituzionale di una disposizione di legge proprio in ragione del suo contrasto con l’art. 21 Cost. (sentenza n. 1 del 1956)».
Corte di Cassazione, Prima Sezione penale, ordinanza n. 34344, deposito del 21 ottobre 2025
