Norma interpretativa e norma innovativa
Ogni singolo intervento legislativo richiede all’interprete di verificare se lo stesso abbia carattere innovativo rispetto al preesistente dato normativo, ovvero si tratti di disposizione avente contenuto interpretativo.
Sono evidenti le conseguenze che discendono da tale differente inquadramento della norma: ove essa possieda carattere interpretativo, saldandosi con quella interpretata (secondo l’immagine utilizzata dal Giudice delle leggi: Corte cost., n. 424 del 3/12/1993), delinea il contenuto che la norma aveva sin dall’origine e, per questa ragione, può dirsi retroattiva; se, al contrario, deve essere qualificata come norma innovativa, operano gli ordinari criteri di efficacia nel tempo della legge, e in particolare delle norme processuali, valendo esse solo per l’avvenire, con le criticità discendenti in tale ipotesi dall’inserimento di norme transitorie dirette ad estenderne l’applicazione anche per il passato (potendosi profilare dubbi di legittimità costituzionale, per contrasto con parametri nazionali – gli artt. 3 e 15 Cost. – ovvero sovranazionali – art. 8 CEDU -).
A questo riguardo deve essere ricordato che la giurisprudenza costituzionale, del tutto consolidata, ha affermato da tempo che la portata retroattiva della legge, anche delle norme di interpretazione autentica, incontra – al di là dello specifico ambito della materia penale – limiti che attengono alla salvaguardia di norme costituzionali tra cui rilevano i principî generali di ragionevolezza e di uguaglianza, oltre che quello della tutela dell’affidamento legittimamente posto sulla certezza dell’ordinamento giuridico e quello del rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario.
La qualificazione della natura della singola norma deve essere condotta alla luce dei criteri ermeneutici indicati dalla giurisprudenza costituzionale.
Premesso il pacifico riconoscimento dell’esercizio della funzione legislativa, in sede statale o regionale, anche mediante l’emanazione di disposizioni interpretative (a partire da Corte cost., n. 118 del 8/7/1957), la funzione propria della norma interpretativa è quella di «chiarire il senso di norme preesistenti, ovvero di imporre una delle possibili varianti di senso compatibili col tenore letterale, sia al fine di eliminare eventuali incertezze interpretative (sentenze n. 163 del 1991 e 413 del 1988), sia per rimediare ad interpretazioni giurisprudenziali divergenti con la linea politica del diritto voluta dal legislatore (sentenze n. 6 del 1994; 424 е 402 del 1993; 455 е 454 del 1992; 205 del 1991; 380 e 155 del 1990; 233 del 1988; 178 del 1987)» (Corte cost. n. 397 del 23/11/1994). Dalla funzione così individuata, discende il criterio di classificazione delle norme interpretative: esse si caratterizzano «non già dalla qualificazione che tali leggi danno di sé stesse» (Corte cost. 394/1994, cit.), ma piuttosto dall’operazione di selezione di un “significato normativo di una precedente disposizione, quella interpretata, la quale sia originariamente connotata da un certo tasso di polisemia e quindi sia potenzialmente suscettibile di esprimere più significati secondo gli ordinari criteri di interpretazione della legge“, il che si traduce nella facoltà del legislatore di “adottare norme che precisino il significato di altre disposizioni, anche in mancanza di contrasti giurisprudenziali, purché la scelta “imposta” dalla legge interpretativa rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario” (cosi, da ultimo, Corte cost. n. 133 del 6/7/2020).
Corte di Cassazione sentenza n. 47643, deposito del 28 novembre 2023
