Il diritto all’inviolabilità delle comunicazioni
Il diritto all’inviolabilità delle comunicazioni può subire limitazioni o restrizioni?
Nella materia in esame, soccorre ancora una volta l’insegnamento della giurisprudenza costituzionale.
Il diritto all’inviolabilità delle comunicazioni, teso a tutelare la loro libertà e segretezza, così come ogni altro diritto costituzionalmente protetto, è soggetto a limitazioni purché disposte “per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge“; «se così non fosse, “si verificherebbe l’illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciuteе protette“.
Per questa ragione, la «Costituzione italiana, come le altre Costituzioni democratiche e pluraliste contemporanee, richiede un continuo e vicendevole bilanciamento tra principi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi», nel rispetto dei canoni di proporzionalità e di ragionevolezza (sentenza n. 85 del 2013). Pertanto, anche il diritto inviolabile protetto dall’art. 15 Cost. può subire limitazioni o restrizioni “in ragione dell’inderogabile soddisfacimento di un interesse pubblico primario costituzionalmente rilevante, sempreché l’intervento limitativo posto in essere sia strettamente necessario alla tutela di quell’interesse e sia rispettata la duplice garanzia della riserva assoluta di legge e della riserva di giurisdizione (sentenza n. 366 del 1991)” (Corte cost. n. 20 del 24/1/2017).
L’interesse pubblico a reprimere i reati e a perseguire in giudizio gli autori delle condotte criminose, specie in relazione ai reati di maggior allarme sociale e di maggiore complessità quanto al loro accertamento, quali quelli relativi ai procedimenti di criminalità organizzata, rappresenta “interesse pubblico primario, costituzionalmente rilevante, il cui soddisfacimento è assolutamente inderogabile” (Corte cost. n. 366 del 23/7/1991), sicché le norme successive e modificative, anche nella portata retroattiva, non possono dirsi né irragionevoli né lesive di valori costituzionalmente protetti.
Corte di Cassazione sentenza n. 47643, deposito del 28 novembre 2023
