Inganni nella relazione sentimentale
Gli inganni orditi sul presupposto del coinvolgimento sentimentale inducendo l’altra parte ad esborsi economici integra di per sé una condotta penalmente rilevante?
E’ vero che secondo la giurisprudenza di legittimità le liberalità e i regali connessi ad un sentimento non effettivamente contraccambiato non costituiscono ingiusto profitto e fingere sentimenti che non si provano non integra di per sé una condotta penalmente rilevante; di contro, approfittare della situazione di fragilità e di debolezza sentimentale di una persona, prospettandole falsamente l’inesistente situazione di pericolo in cui si versa, allo scopo di indurla a versare somme di denaro necessarie per la propria incolumità personale, certamente rientra nella fattispecie della truffa, poiché l’induzione si fonda su un raggiro che si alimenta anche del sentimento vissuto dalla persona ingannata.
Ne consegue che la differenza tra i diversi casi ipotizzabili è in punto di fatto, laddove possano emergere elementi probatori idonei a dimostrare l’inganno ordito sul presupposto del coinvolgimento sentimentale. Per pervenire a questa conclusione occorre accertare, in sede di merito, anche in ragione dei numerosi riscontri acquisiti, che molte delle reiterate donazioni, dopo il periodo iniziale della relazione, siano il frutto del raggiro posto in essere di una delle parti a danno dell’altra, che approfittando del sentimento d’amore, le avrebbe fatto credere di avere necessità di un aiuto economico. Laddove, per converso si accerti che le offerte e le regalie siano il frutto della debolezza di una delle parti e della sua volontà di compiacere quello che ritiene essere un partner di vita e con il quale si illude di mantenere una relazione d’amore non è ipotizzabile un vero e proprio inganno di una parte a danno dell’altra, non integrando tale ultima condotta il reato di truffa.
Corte di Cassazione Penale Sez. 2 sentenza n. 1029 del 2026
